Annullamento aggiudicazione per illegittima applicazione del metodo di valutazione nelle gare d'appalto: la sentenza del TAR Campania sull'efficientamento energetico a Raviscanina
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto il ricorso della Marvin Group s.n.c., annullando l'aggiudicazione della gara per lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Raviscanina, assegnata alla Società Italiana Lavori s.r.l.. La causa principale dell’annullamento è stata la violazione delle regole sul metodo di valutazione tecnica (confronto a coppie) previste dal disciplinare di gara. Il Tribunale ha respinto invece la domanda di inefficacia del contratto (ormai in fase di ultimazione lavori) e la richiesta risarcitoria della ricorrente, nonché dichiarato improcedibile la domanda di accesso agli atti.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha esaminato le doglianze della ricorrente, Marvin Group, che contestava le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici nell’ambito di una procedura di appalto pubblico. Dopo aver dichiarato inammissibili per genericità alcune censure (relativamente all’attribuzione di punteggi senza motivazione e alla violazione dei principi di trasparenza e rotazione), il Tribunale ha ritenuto fondata e decisiva la censura relativa alla mancata e corretta applicazione del metodo del confronto a coppie, strumento previsto dal disciplinare per l’attribuzione dei punteggi qualitativi. La Commissione di gara, infatti, non ha rispettato la procedura di espressione autonoma delle preferenze da parte di ciascun commissario, come richiesto, inficiando la correttezza e la trasparenza della valutazione. Tale violazione ha comportato l’annullamento della determinazione di aggiudicazione. Il TAR, invece, ha escluso la possibilità di dichiarare l’inefficacia del contratto in quanto i lavori erano sostanzialmente ultimati e perché non spettava direttamente alla ricorrente l’aggiudicazione automatica; la causa impone una rinnovazione della fase valutativa, non un subentro. La domanda di risarcimento è stata rigettata in assenza di prova concreta del danno. La domanda di accesso agli atti è stata dichiarata improcedibile perché, con l'annullamento della gara, mancava l’interesse ad agire.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente, che lamentava la violazione dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza nella gestione della gara, in particolare nella valutazione delle offerte tecniche. Il TAR ha tuttavia dichiarato inammissibile la censura per genericità, in quanto non specificamente argomentata. L’articolo è comunque sotteso alla decisione in quanto il rispetto delle modalità di attribuzione dei punteggi discende direttamente dai principi di trasparenza e buon andamento previsti dal Codice degli appalti.
Citato dalla ricorrente per sostenere la violazione del principio di rotazione negli affidamenti, che serve a garantire pari opportunità tra i concorrenti. Anche in questo caso, la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità, poiché la ricorrente non aveva articolato motivazioni specifiche. In ogni caso, la sentenza ribadisce l’importanza del rispetto dei principi concorrenziali nella procedura di gara.



