15/01/2025
Art. 2

Respinto il ricorso relativo a carenze nella declinazione dei criteri minimi ambientali in gara di manutenzione impianti tecnologici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di Siram S.p.A. contro l’aggiudicazione a GETEC Italia S.p.A. di una gara per la manutenzione degli impianti tecnologici dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Siram contestava la mancata specifica applicazione dei criteri ambientali minimi negli atti di gara e la composizione della commissione giudicatrice. Il Tribunale ha ritenuto infondate tali censure, evidenziando che l’offerta di Siram stessa conteneva una dettagliata adesione ai criteri ambientali minimi e che il principio della fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici giustifica l’interpretazione degli atti di gara in modo coerente con l’offerta formulata, salvaguardandone la legittimità.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla valutazione concreta della documentazione di gara e dell’offerta di Siram, che ha dimostrato consapevolezza e impegno nel rispettare i criteri ambientali minimi, nonostante un richiamo generale e non dettagliato agli stessi nei documenti di gara. Il Tribunale applica il principio della fiducia reciproca previsto dall’art. 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui sia l’amministrazione che gli operatori economici devono agire in buona fede e con trasparenza, favorendo una collaborazione che supera formalismi eccessivi. Ciò consente di risolvere dubbi interpretativi sul contenuto della lex specialis senza dover annullare la procedura. Inoltre, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompatibilità del presidente della commissione di gara, ritenendo che non vi sia stata sostanziale sovrapposizione di ruoli tecnici e di valutazione della gara. Di conseguenza, non rilevandosi vizi capaci di incidere sull’esito della procedura, il ricorso è stato respinto e le spese di giudizio compensate tra le parti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

L’articolo 2, che sancisce il principio della fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici, è centrale per la decisione. Ha permesso al Tribunale di valorizzare la buona fede e la collaborazione tra parti nella fase di gara, ritenendo che la ricorrente abbia agito consapevolmente rispettando i criteri ambientali minimi. Questo principio ha consentito di superare l’assenza di una declinazione dettagliata dei criteri negli atti di gara, evitando così l’annullamento della procedura per presunti vizi formali.

Articoli di riferimento