Affidamento diretto del servizio di custodia cani randagi: rigetto del ricorso sull'aggiudicazione in base all'art. 50 del Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto dalla società Rifugio Agro Aversano S.r.l. contro l'aggiudicazione alla Parco San Vito S.r.l. del servizio di custodia, trasporto e mantenimento dei cani randagi del Comune di Qualiano, affidato con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 36/2023. La ricorrente lamentava il mancato possesso dei requisiti esperienziali da parte della controinteressata e la violazione dei principi di trasparenza e par condicio, ma il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione abbia agito correttamente, avendo ricevuto la documentazione richiesta e avendo esercitato la discrezionalità consentita nell'affidamento diretto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi sotto-soglia previsti dall'art. 50 del Codice degli Appalti, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella scelta dell'operatore economico, a patto che vengano rispettati i criteri minimi di qualificazione e si tenga conto delle esperienze pregresse degli operatori. La procedura non è equiparabile a una vera e propria gara competitiva. Nel caso concreto, il Comune di Qualiano aveva previsto, tramite avviso, criteri di selezione e preferenza (come la percentuale di adozioni di cani negli ultimi tre anni), senza tuttavia vincolare in modo rigido la valutazione. La ditta aggiudicataria ha dimostrato la documentazione richiesta, e la scelta della stazione appaltante è risultata motivata e non irragionevole rispetto all'interesse pubblico perseguito. Inoltre, la previsione di un criterio preferenziale come la percentuale di adozioni non viola né il Codice degli appalti, né i principi di par condicio o concorrenza. Ne deriva il rigetto del ricorso e della correlata domanda risarcitoria.
Collegamenti al Codice Appalti
L'art. 50 del Codice degli Appalti disciplina l'affidamento diretto di servizi sotto-soglia e riconosce alle stazioni appaltanti una valutazione discrezionale nella scelta dell'operatore economico, purché vengano rispettati criteri minimi di qualificazione e trasparenza, come richiamato anche nell'avviso pubblico impugnato. La sentenza ha applicato tale norma, ribadendo che l'affidamento diretto non richiede una procedura comparativa e che la motivazione è sufficiente se giustifica la rispondenza dell'offerta alle esigenze dell'Amministrazione. È stato affermato che la scelta operata dal Comune – valorizzando la percentuale di adozioni – è coerente con il dettato dell'art. 50 e non limita la discrezionalità prevista dalla legge, né lede i principi generali della materia.



