Esclusione per offerta non conforme e aggiudicazione dell’appalto di gestione delle sanzioni stradali del Comune di Cellole
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto il ricorso di RinnovaPA s.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per la gestione delle sanzioni stradali del Comune di Cellole a favore di Etruria Servizi s.r.l. e Res Publica S.r.l. La sentenza stabilisce che l’offerta tecnica della controinteressata, basata su telefoni cellulari per la comunicazione anziché sul richiesto sistema via radio, non fosse conforme al disciplinare di gara, in quanto non assimilabile o equivalente rispetto alle specifiche tecniche richieste. Per questo motivo, Etruria Servizi s.r.l. doveva essere esclusa e la gara doveva essere aggiudicata a RinnovaPA, seconda classificata. Risultano improcedibili gli altri ricorsi per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo la questione decisa dal ricorso per motivi aggiunti.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha analizzato diversi ricorsi presentati da RinnovaPA s.r.l., focalizzando la propria decisione sul ricorso per motivi aggiunti relativo all’aggiudicazione della gara. Oggetto della controversia era, in particolare, l’interpretazione e applicazione del principio di equivalenza delle offerte tecniche in presenza di una lex specialis che richiedeva un sistema di comunicazione via radio. Il Collegio ha chiarito che il principio di equivalenza si applica solo quando il bene o servizio offerto, pur se tecnicamente differente, soddisfa la stessa funzione richiesta dall’amministrazione. Nel caso di specie, il sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari (SIM, rete pubblica 4G/5G) proposto dagli aggiudicatari non può ritenersi equivalente al sistema via radio, il quale garantisce continuità e autonomia di servizio anche dove la copertura mobile può mancare, fattore essenziale per l’operatività richiesta dalla polizia municipale. Essendo l’offerta un “aliud pro alio” (cioè un bene diverso non rimediabile), la Commissione avrebbe dovuto escludere il concorrente. Il TAR, quindi, ha annullato l’aggiudicazione, disposto l’esclusione dell’aggiudicatario e la riassegnazione a RinnovaPA. Le ulteriori censure sulla valutazione dei punteggi non sono state accolte in quanto la discrezionalità tecnica della Commissione risulta adeguatamente motivata. Le pretese derivanti dai precedenti provvedimenti di esclusione, revoca e nuova indizione della gara sono state dichiarate improcedibili per carenza di interesse, essendo la soddisfazione dell’interesse della ricorrente ormai conseguita.



