16/06/2026
Art. 41Art. 108

Legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto per asilo nido: congruità dei costi della manodopera e criteri di esclusione automatica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di Resilienza Costruzioni S.r.l. che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione dell’asilo nido di Villaricca alla società G. Immobiliare S.r.l., sostenendo che l’offerta di quest’ultima doveva essere esclusa per errata (o insufficiente) indicazione dei costi della manodopera, specie in relazione alle migliorie tecniche proposte. Il tribunale ha ritenuto infondate sia le censure principali che i successivi motivi aggiunti, riconoscendo la congruità dell’offerta di G. Immobiliare e precisando che né il Codice degli Appalti né la legge di gara impongono l’indicazione separata dei costi della manodopera specifici per le migliorie. È stato confermato che la verifica della congruità dell’offerta è valutazione complessiva della stazione appaltante e che le tabelle ministeriali hanno solo valore orientativo. Anche il ricorso incidentale di G. Immobiliare è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha esaminato l’intera impugnazione promossa da Resilienza Costruzioni, che verteva in sostanza sulla mancata esclusione automatica di G. Immobiliare dalla gara per la presunta erronea indicazione dei costi della manodopera, ritenuti dalla ricorrente insufficienti poiché non ricomprendevano, a suo dire, le migliorie offerte nell’offerta tecnica. Il tribunale ha ritenuto inequivocabilmente che la disciplina normativa (artt. 41 e 108 d.lgs. 36/2023) non impone agli operatori di scorporare e indicare separatamente tali costi per ciascuna miglioria, richiedendo solo un’indicazione globale dei costi della manodopera nell’offerta economica. La stazione appaltante, anche a seguito di ordinanza cautelare, ha condotto una puntuale istruttoria sulla sostenibilità dei costi dell’aggiudicatario e ne ha ritenuto la congruità, giudizio di natura complessiva e globale secondo consolidata giurisprudenza. Le doglianze della ricorrente circa scostamenti dalle tabelle ANCE sono state ritenute ininfluenti, in quanto le tabelle hanno valore medio e non vincolante, e in ogni caso la stazione appaltante può motivare scostamenti sostenuti da giustificazioni specifiche. Sia le censure sulle specifiche voci di miglioramento, sia le contestazioni sui criteri di computo sono state ritenute di dettaglio e non hanno inciso sull’affidabilità complessiva dell’offerta. Il ricorso incidentale di G. Immobiliare è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta mancanza di interesse.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41 è stato richiamato dalla ricorrente per sostenere che la stima della manodopera dovesse includere obbligatoriamente i costi delle migliorie proposte. Il TAR ha chiarito che tale disposizione disciplina i livelli e contenuti della progettazione e i criteri generali per la determinazione dei costi, ma non impone l’obbligo di separazione dei costi della manodopera per ogni singola miglioria. L'offerta doveva indicare il costo complessivo della manodopera riferito all’intera opera, e non per ciascuna miglioria. Inoltre, per i servizi post collaudo (come la manutenzione offerta), non si applica la regola dell’indicazione dei costi della manodopera prevista per i 'lavori'.

Articolo 108

L’articolo 108 disciplina i criteri di aggiudicazione e prevede che, a pena di esclusione, l’operatore indichi nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza. Il TAR ha ritenuto che G. Immobiliare abbia adempiuto a questo obbligo, avendo indicato i costi della manodopera in modo conforme sia al dettato normativo sia alla legge di gara. L’obbligo di indicazione separata per le migliorie non era previsto né dal codice né dal disciplinare, pertanto l’eventuale difetto su questo aspetto non configura causa di esclusione automatica. La verifica della congruità, inoltre, è stata svolta puntualmente dalla stazione appaltante a seguito di ordinanza del TAR, rispettando la ratio dell’articolo 108.

Articoli di riferimento