16/09/2026
Art. 2Art. 94Art. 95Art. 96Art. 98Art. 108

Lecit0 delle migliorie e limiti delle varianti: la discrezionalite0 della commissione tecnica e la corretta applicazione delle cause di esclusione nelle gare d28099appalto pubbliche

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso della seconda classificata contro l'aggiudicazione di una gara relativa a lavori di messa in sicurezza infrastrutturale, giudicando infondate le tre doglianze principali: (1) le proposte tecniche dell'aggiudicataria non costituiscono varianti progettuali inammissibili, ma migliorie ammissibili ai sensi della legge di gara; (2) non sussisteva causa di esclusione legata a procedimenti penali nei confronti di un preteso amministratore di fatto; (3) la valutazione della commissione tecnica sulle offerte c8 stata insindacabile, mancando vizi di illogicite0 o travisamento dei fatti. Le spese sono state compensate tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta un ricorso presentato contro l'aggiudicazione di una gara, con particolare riguardo all'asserita presenza di varianti tecniche non consentite nell'offerta dell'aggiudicataria e alla presunta violazione delle cause di esclusione per inaffidabilite0 dovuta a procedimenti penali. Il TAR ribadisce i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che distinguono tra migliorie (consentite se non alterano le caratteristiche essenziali del progetto) e varianti (vietate se modificano la natura dell'appalto). Precisando che la valutazione tecnica sulle migliorie e8 rimessa alla discrezionalite0 della commissione di gara, il giudice puf2 intervenire solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore palese, condizioni non riscontrate nel caso di specie. Sul fronte delle cause di esclusione, la sentenza sottolinea l'onere probatorio in capo al ricorrente circa la sussistenza effettiva del ruolo di amministratore di fatto e l'inapplicabilite0 della causa escludente per decorso del termine triennale dalla misura cautelare. Il giudice conclude per la legittimite0 dell'aggiudicazione e respinge ogni motivo di ricorso.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

L'articolo 2 c8 invocato in relazione alla fiducia reciproca tra stazione appaltante e operatori economici, sottolineando che la valutazione tecnica e8 fondata anche sull'autoresponsabilite0 e correttezza degli operatori. Il principio emerge nell'ambito dell'obbligo di corretta rappresentazione delle situazioni rilevanti ai fini dei requisiti di partecipazione e nella valutazione delle misure di self-cleaning adottate dall'aggiudicataria.

Articolo 94

L'articolo 94 e8 citato a supporto dei motivi di esclusione automatica degli operatori da una gara pubblica. Il ricorrente deduce che l'aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa per il procedimento penale a carico di un presunto amministratore di fatto. Il TAR chiarisce che la causa di esclusione automatica non si applica in assenza di una condanna definitiva e che, comunque, la normativa prevede termini di efficacia precisi, che nel caso erano gie0 decorsi.

Articolo 95

Richiamato a fondamento delle cause di esclusione non automatica, viene menzionato per escludere la sussistenza di un illecito professionale grave o altri motivi che avrebbero inficiato l'affidabilite0 dell'aggiudicataria. In particolare, si ribadisce che occorre adeguata motivazione e prova di elementi concreti, assenti nella situazione di fatto.

Articolo 96

Applicato per disciplinare la fattispecie della dichiarazione e valutazione delle cause di esclusione durante la procedura. Il TAR sottolinea che la dichiarazione circa la sussistenza di procedimenti penali era ininfluente nel caso concreto sia per la mancanza di prova sul ruolo di amministratore di fatto sia per il decorso del termine triennale previsto dalla norma per l'efficacia della causa escludente.

Articolo 98

Richiamato per delineare i presupposti di grave illecito professionale che possono condurre all'esclusione discrezionale dell'operatore. La sentenza precisa che non emergono elementi idonei a configurare una situazione di inaffidabilite0 professionale tale da giustificare l'esclusione dell'aggiudicataria.

Articolo 108

Invocato per sottolineare la legittimite0 dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente pif9 vantaggiosa, rimarcando la corretta applicazione dei criteri di valutazione e la discrezionalite0 della commissione di gara nella valutazione delle offerte tecniche e delle migliorie, sempre che tale discrezionalite0 non sia inficiata da gravi errori, illogicite0 o travisamenti evidenti.

Articoli di riferimento