16/12/2024
Art. 101Art. 104

Esclusione dalla gara per mancata validità formale del contratto di avvalimento

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato dalla società Ristosì S.r.l., confermando l’esclusione dalla gara per il servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Casavatore. L’esclusione si è basata principalmente sulla mancanza della sottoscrizione del contratto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria in data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Nonostante il soccorso istruttorio, la società non ha prodotto un documento con una marcatura temporale valida, elemento necessario per dimostrare la data certa della firma digitale. La semplice trasmissione via e-mail senza posta elettronica certificata non è stata ritenuta sufficiente a provare la datazione certa del contratto.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza conferma che per la validità del contratto di avvalimento, che permette a un concorrente di utilizzare le risorse di un'impresa ausiliaria, è essenziale la forma scritta e la prova della data certa della sottoscrizione da parte di entrambe le parti. Il Tribunale ha ritenuto che la mancata sottoscrizione valida da parte dell’ausiliaria al momento della presentazione dell’offerta viola i principi di trasparenza e par condicio fra concorrenti e giustifica l’esclusione. Inoltre, il soccorso istruttorio, previsto per consentire la regolarizzazione delle irregolarità formali, non può sanare l’assenza di prova certa della validità contrattuale e della data di sottoscrizione anteriore al termine di gara. La marcatura temporale o strumenti equivalenti (ad esempio PEC) sono indispensabili per attestare la data certa di un documento informatico firmato digitalmente. La decisione tutela l’integrità del procedimento di gara, impedendo di fatto che la mancata certificazione temporale possa alterare la parità di condizioni tra i partecipanti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L'articolo 101 sul soccorso istruttorio è stato interpretato come mezzo utile a correggere carenze documentali purché non riguardino la mancanza di sottoscrizione o la necessità della prova della data certa. Nella fattispecie, il soccorso istruttorio non ha potuto sanare l’assenza della marcatura temporale sul contratto di avvalimento, ritenuto indispensabile per attestare che il contratto fosse stato stipulato prima della scadenza della gara.

Articolo 104

L'articolo 104 è stato applicato nel richiamare l'obbligo di forma scritta per il contratto di avvalimento e la necessità di prova certa della data di stipula dell'accordo tra ausiliaria e ausiliata. La sentenza evidenzia che il contratto deve essere validamente sottoscritto da entrambe le parti e che la data certa può essere comprovata tramite marcatura temporale o strumenti equivalenti, pena l’esclusione dalla gara in quanto la mancata dimostrazione della data certa mette in discussione la validità dell’avvalimento come requisito di partecipazione.

Articoli di riferimento