17/07/2026

Annullamento dell’aggiudicazione di gara per irregolarità nella valutazione tecnica: attribuzione dell’appalto e dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso principale di Device & Tech s.r.l., annullando l’aggiudicazione del lotto 16 della gara per la fornitura di protesi chirurgiche in favore di THI s.r.l., poiché la commissione aveva attribuito a THI punteggi non spettanti a causa di errori e difetti di istruttoria; inoltre, ha riconosciuto a Device & Tech un punteggio maggiore, che le consente di ottenere l’aggiudicazione. È stata dichiarata l’inefficacia ex tunc del contratto eventualmente stipulato con THI s.r.l. e negato ogni rilievo alle doglianze di Innomed s.r.l. circa la propria posizione in graduatoria.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda su una dettagliata verifica della legittimità dell’operato della commissione di gara relativamente ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti. La Device & Tech s.r.l. ha dimostrato che la Commissione aveva erroneamente attribuito a THI s.r.l. punteggi non dovuti su diversi sub-criteri tecnici e aveva negato a Device & Tech punti che invece le spettavano. Il TAR, sulla base anche delle relazioni del verificatore nominato, ha accertato che tali errori hanno inciso sulla graduatoria, portando Device & Tech in posizione utile per l’aggiudicazione. Quanto alle doglianze di Innomed s.r.l. (ricorso incidentale), il TAR le ha respinte, richiamando anche i precedenti giudizi già conclusi negativamente per Innomed al Consiglio di Stato. In applicazione dell’art. 122 c.p.a., la sentenza dichiara inefficace ex tunc il contratto stipulato con THI, con eccezione degli articoli già forniti e utilizzati, e ordina l’affidamento a Device & Tech s.r.l., salvo le ordinarie verifiche sui requisiti. La decisione è motivata dal dovere di assicurare la qualità dei prodotti sanitari e dall’accertamento dell’illegittimità dei punteggi, a garanzia della par condicio e della correttezza procedimentale.