Annullamento dell’aggiudicazione di gara per errata valutazione del ribasso sui costi della manodopera in un Accordo Quadro biennale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto parzialmente il ricorso di La Pulita & Service contro l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro biennale da parte della Regione Campania, disposta in favore della società GSN. Il ricorso ha rilevato che nella valutazione delle offerte economiche, la Stazione Appaltante non ha correttamente considerato i ribassi sui costi della manodopera, violando la normativa vigente. Per questo motivo, la graduatoria finale è risultata falsata e la procedura di aggiudicazione è stata annullata. Il TAR ha disposto la rideterminazione dei punteggi economici e l’adozione di nuovi atti da parte della Regione, respingendo invece la domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione delle norme del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) relative ai costi della manodopera e al loro trattamento nella formulazione e valutazione delle offerte economiche. Nello specifico, il Tribunale ha evidenziato che, pur essendo i costi della manodopera scorporati dall’importo su cui applicare il ribasso, questi non sono esenti da ribasso e pertanto devono essere inclusi nella valutazione economica. L’offerta che ribassa anche i costi della manodopera non deve essere esclusa, ma soggetta a verifica specifica per accertare la congruità del ribasso e la prova di una più efficiente organizzazione aziendale da parte dell’operatore economico. La Stazione Appaltante, nel caso concreto, ha erroneamente ignorato questa possibilità, valutando le offerte economiche senza considerare l’incidenza dei ribassi sui costi della manodopera, falsando così la graduatoria. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati affinché la Regione proceda alla corretta valutazione, ma ha rigettato la richiesta di risarcimento danni per consentire un nuovo esercizio del potere amministrativo. Infine, il Tribunale ha compensato le spese di giudizio, gravando il contributo unificato sulla Regione Campania.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 41, in particolare il comma 14, è stato centrale per affermare che i costi della manodopera e della sicurezza, pur essendo scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, non sono vietati al ribasso e devono essere indicati nell’offerta economica. Il Tribunale ha richiamato questo articolo per evidenziare che i costi della manodopera sono suscettibili di ribasso e che la stazione appaltante deve tenerne conto nella valutazione delle offerte.
L’articolo 108 è stato utilizzato per sottolineare che l’aggiudicazione deve basarsi sull’offerta economicamente più vantaggiosa, e che i concorrenti devono indicare i costi della manodopera nell’offerta economica a pena di esclusione. Inoltre, il Tribunale ha interpretato che la norma prevede che il ribasso complessivo possa comprendere anche i costi della manodopera, che la stazione appaltante deve valutare con particolare attenzione.
Ai sensi dell’articolo 110, comma 1, il TAR ha ricordato che le stazioni appaltanti devono valutare la congruità e la serietà delle offerte anormalmente basse, comprese quelle che ribassano i costi della manodopera, richiedendo spiegazioni all’offerente. La norma è stata interpretata nel senso che un ribasso sui costi della manodopera non conduce automaticamente all’esclusione, ma a una valutazione approfondita dell’anomalia.



