Legittima esclusione dalla gara per mancanza del requisito di stabilità del consulente nel raggruppamento e conferma dell’aggiudicazione al secondo classificato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Hydea, escluso dalla gara per la mancata dimostrazione del possesso del requisito di stabilità e collegamento continuo del consulente indicato nel gruppo di lavoro. L’esclusione è stata ritenuta legittima in quanto l’offerta tecnica presentata risultava inficiata dalla mancata conformità ai requisiti di partecipazione previsti dal bando e dalla normativa vigente. La richiesta di sostituzione del consulente è stata respinta perché avrebbe comportato una modifica sostanziale dell’offerta, che aveva beneficiato di un punteggio elevato grazie alle qualifiche del consulente originario. Il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile. Sono state condannate al pagamento delle spese di lite la parte ricorrente principale e compensate le spese tra alcuni enti statali coinvolti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ha confermato che la partecipazione a gare per servizi di architettura e ingegneria deve rispettare rigorosamente i requisiti di ammissione previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e dal disciplinare di gara, che includono il possesso di un organigramma stabile e correlato all’operatore economico. Nel caso in esame, il consulente indicato nel gruppo di lavoro non ha dimostrato un rapporto stabile con l’operatore economico, non superando la soglia del 50% del fatturato annuo cumulato con la società mandante, requisito essenziale per la qualificazione. La mancata dimostrazione di tale requisito ha comportato l’esclusione legittima del raggruppamento. Inoltre, la richiesta di sostituzione del professionista è stata respinta perché avrebbe alterato sostanzialmente l’offerta tecnica e il punteggio attribuito, violando i principi di trasparenza e parità di trattamento. La sentenza respinge altresì la censura sull’incompatibilità tra progettista e aggiudicatario, precisando che il riferimento normativo riguarda il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e non l’operatore economico. In definitiva, è stata confermata la correttezza dell’aggiudicazione al secondo classificato, Gnosis Progetti, in quanto il ricorso principale è infondato e il ricorso incidentale improcedibile.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 66 è stato applicato per stabilire i requisiti minimi che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla gara di servizi di architettura e ingegneria. Il Tribunale ha interpretato che il raggruppamento temporaneo doveva dimostrare un organigramma composto da soggetti con un rapporto stabile e continuativo (in particolare consulenti che abbiano fatturato almeno il 50% del loro fatturato annuo con la società). La mancata dimostrazione di tale requisito ha giustificato l’esclusione dalla gara, in linea con quanto previsto dall’articolo 66 e dagli allegati del Codice.



