18/05/2026
Art. 2Art. 71Art. 104Art. 170

Legittimità dell'aggiudicazione a operatore economico con ausiliaria extra-UE in gara per fornitura di autobus elettrici – Rigetto del ricorso avversario

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto dalla società Pagliani Service s.r.l. contro l’aggiudicazione del lotto 1 della gara per la fornitura di autobus elettrici alla Sitcar Mobility Vehicles s.r.l., che aveva fatto ricorso all’avvalimento di un’impresa ausiliaria cinese. Il Tribunale ha ritenuto legittimi sia i tempi e le modalità di integrazione documentale concessi dalla stazione appaltante per la verifica dei requisiti sia il ricorso all’autodichiarazione nei casi previsti, valorizzando il principio della fiducia. Ha inoltre giudicato valido il contratto di avvalimento e non discriminatoria la mancata iscrizione dell’ausiliaria extra-UE presso la CCIAA. Tutti i motivi del ricorso sono stati respinti e le spese compensate per la novità delle questioni trattate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la contestazione della legittimità dell’aggiudicazione di una gara pubblica a favore di una società che, per ottenere i requisiti richiesti, si è avvalsa di una società ausiliaria con sede in Cina. Il ricorrente eccepiva numerosi vizi: ritardi nelle integrazioni documentali, inadeguatezza delle autodichiarazioni, presunta mancanza di requisiti dell’ausiliaria, nullità del contratto di avvalimento, impossibilità di applicare la contrattazione collettiva italiana alle maestranze cinesi e la mancata iscrizione dell’ausiliaria alla Camera di Commercio italiana. Il TAR, richiamando le norme sul principio della fiducia (art. 2 d.lgs. 36/2023), ha dato prevalenza alla discrezionalità e responsabilità della stazione appaltante nell’accertamento dei requisiti, ritenendo legittime le proroghe concesse e ammissibile la documentazione prodotta, compresa l’autodichiarazione laddove non vi fossero elementi certi di falsità. Il contratto di avvalimento è stato ritenuto valido in quanto la struttura produttiva estera agiva come subfornitore, senza necessità che l’ausiliaria fosse iscritta agli albi italiani. Inoltre, è stato ribadito che la partecipazione di operatori economici extra-UE non è vietata di per sé dalla legge, ma può essere esclusa solo con adeguata motivazione. Tutti i motivi di ricorso sono stati respinti, con compensazione delle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

Il principio della fiducia è stato centrale nell’affermare la legittimità della decisione della stazione appaltante di valutare positivamente le autodichiarazioni e la documentazione prodotta dall’operatore economico e dall’ausiliaria, conferendo ampia discrezionalità ai funzionari preposti per la realizzazione dell'interesse pubblico e responsabilizzando anche gli operatori economici. Il TAR valorizza tale principio come criterio per l’azione amministrativa, richiamando anche la recente giurisprudenza che ne definisce i limiti e le implicazioni operative.

Articolo 71

L’articolo è citato per indicare che la gara è stata svolta secondo la procedura aperta, consentendo la partecipazione di qualunque operatore economico secondo le tempistiche e modalità previste dal codice, senza contestazioni circa la regolarità della procedura selettiva sotto questo profilo.

Articolo 104

La disciplina dell’avvalimento ha costituito il riferimento normativo per accertare la validità del rapporto tra la società aggiudicataria e la società ausiliaria cinese. Il TAR ha ribadito che il contratto di avvalimento, anche se prevede la messa a disposizione di risorse produttive in Paese extra-UE, è conforme alle finalità della norma e non è nullo se risponde alla funzione di consentire la partecipazione in gara mediante l’apporto di requisiti tecnici e produttivi dell’ausiliaria.

Articolo 170

L’articolo è stato richiamato implicitamente e dal TAR per chiarire che la mera provenienza extra-UE dei prodotti forniti dall’ausiliaria non comporta l’esclusione automatica dall’appalto, salvo i casi specifici previsti dalla norma (offerta di prodotti terzi superiore al 50% del valore), che nel caso di specie non sono stati contestati né ricorrevano.

Articoli di riferimento