Inammissibilità del ricorso contro la lex specialis di gara: necessità della lesione immediata e diretta dell’interesse
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso di Stryker Italia s.r.l. che contestava le regole di una gara per la fornitura di dispositivi medici, nella parte in cui vietavano di allegare i cosiddetti 'listini di completamento' all’offerta. Il Tribunale ha ritenuto che le regole impugnate non costituivano clausole immediatamente escludenti, essendo state presentate offerte da ben 39 operatori, compresa la stessa ricorrente: quindi, mancava un’effettiva e attuale lesione dell’interesse a partecipare, necessaria per l’impugnazione immediata degli atti di gara.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’orientamento consolidato secondo cui nelle procedure di evidenza pubblica è ammissibile il ricorso immediato avverso la lex specialis solo contro clausole che impediscono in via immediata e oggettiva la partecipazione dell’operatore (c.d. clausole immediatamente escludenti). Nel caso di specie, l’esclusione dei 'listini di completamento' non ha impedito né alla ricorrente né ad altri numerosi operatori di presentare offerte. Tali clausole, quindi, non sono idonee a produrre una lesione immediata e attuale dell’interesse legittimo, ma possono eventualmente essere contestate solo dopo la conclusione della gara, qualora si concretizzi una lesione specifica con l’aggiudicazione. In assenza di una preclusione effettiva o di un onere sproporzionato e insuperabile, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 3 è stato richiamato dalla ricorrente per sostenere che il divieto di allegare i 'listini di completamento' avrebbe violato il principio dell'accesso al mercato e della massima partecipazione, ponendo barriere alla concorrenza e alla piena soddisfazione del fabbisogno clinico. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto che la disposizione della lex specialis non aveva carattere escludente, in quanto non impediva oggettivamente la partecipazione degli operatori economici, come dimostrato dall’effettiva presentazione di numerose offerte; di conseguenza, non si è realizzata alcuna violazione effettiva del principio richiamato dall’articolo 3.



