Annullamento dell’esclusione per offerta anomala: il TAR Campania chiarisce i limiti della verifica di congruità nell’appalto pubblico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto il ricorso di un’impresa esclusa da una gara pubblica per presunta anomalia dell’offerta, annullando sia l’esclusione che la successiva aggiudicazione dei lavori. Il Tribunale ha stabilito che la stazione appaltante aveva commesso errori sia nell’interpretazione dei profili di anomalia (applicando impropriamente la valutazione di idoneità prevista dall’art. 108, co. 10, non citato qui, anziché attenersi esclusivamente ai criteri previsti dall’art. 110) sia nell’impostazione della verifica economica, che era stata condotta in modo parcellizzato e non globale, non considerando la sostenibilità complessiva dell’offerta.
Spiegazione Dettagliata
La decisione nasce da un ricorso presentato da un’impresa (NIMA Restauri s.r.l.), esclusa dalla gara per lavori di miglioramento sismico, dopo che la sua offerta era stata sottoposta a verifica di anomalia per aver superato la soglia dei 4/5 dei punteggi massimi previsti sia per l’offerta tecnica che economica. Il TAR ha prima chiarito che la clausola del disciplinare che prevede la verifica automatica non è illegittima, potendo le stazioni appaltanti scegliere criteri di selezione analoghi a quelli del previgente codice, in base alla discrezionalità lasciata dal nuovo Codice. Tuttavia, il TAR ha rilevato che la verifica di anomalia dell’offerta era stata svolta in modo improprio: il responsabile unico del procedimento aveva sovrapposto la valutazione tecnica di idoneità della proposta (in realtà prevista solo se il bando lo dichiara espressamente) alla verifica di congruità economica propria della procedura di offerte anormalmente basse. Inoltre, la valutazione si era concentrata su singole voci di prezzo anziché sulla sostenibilità complessiva dell’offerta, in contrasto con la giurisprudenza consolidata. Il TAR ha quindi annullato sia il provvedimento di esclusione che l’aggiudicazione derivata, ordinando la riedizione della fase di valutazione secondo i criteri corretti, e ha condannato la stazione appaltante alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 è citato perché la procedura di gara contestata era una procedura aperta (disciplinata dall’art. 71); tuttavia, la sentenza non verte direttamente sulle modalità di svolgimento della procedura aperta, ma menziona l’articolo riferendosi alla normativa generale di gara e al provvedimento di esclusione assunto formalmente ai sensi di questo articolo.
L’articolo 110 è il fulcro della decisione: il TAR spiega che la verifica di anomalia andava condotta secondo quanto stabilito dall’articolo, cioè valutando la congruità, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta nel suo complesso, e non frammentando la valutazione su singole voci o mescolando la verifica tecnica di idoneità con quella economica. Il Tribunale censura la stazione appaltante che ha applicato criteri non previsti dall’articolo e non ha considerato l’offerta nella sua interezza, richiamando la giurisprudenza che impone una valutazione globale e non parcellizzata dell’anomalia.



