Legittimità della declaratoria di infruttuosità e della riapertura della gara in assenza di concorrenza effettiva
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da una società contro il provvedimento dell'Ente Autonomo Volturno (EAV) che aveva dichiarato infruttuosa una procedura negoziata – cui aveva partecipato un solo operatore – per lavori su impianti elettrici e aveva disposto l'indizione di una nuova gara. La ricorrente contestava la mancata aggiudicazione nonostante fosse l'unico offerente e sosteneva che la stazione appaltante non potesse ritirare la procedura senza comunicarle l'avvio del procedimento di revoca. Il Tribunale ha ritenuto legittima la scelta dell'Amministrazione di revocare la procedura per assenza di una reale concorrenza, affermando la discrezionalità della stazione appaltante fino all'aggiudicazione definitiva e la mancanza di un affidamento in capo al mero partecipante o aggiudicatario provvisorio. I motivi aggiunti contro le rettifiche degli atti di gara e la nuova procedura sono stati dichiarati improcedibili o respinti. Respinta anche la domanda di risarcimento danni per assenza di prova del pregiudizio patito.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema della discrezionalità della pubblica amministrazione in ambito di procedure ad evidenza pubblica, stabilendo che la stazione appaltante può legittimamente decidere di non aggiudicare la gara qualora ritenga che nessuna offerta sia conveniente o idonea rispetto all’oggetto contrattuale, anche nel caso in cui vi sia un solo partecipante. Tale facoltà, prevista sia dal Codice degli Appalti che dalla lex specialis, non richiede il previo contraddittorio procedimentale nei confronti dell’unico offerente, né può fondare un affidamento meritevole di tutela. Il giudice precisa inoltre che il ritiro degli atti non costituisce necessariamente una revoca ai sensi della legge generale sul procedimento, ma un esercizio della discrezionalità amministrativa non sindacabile in assenza di vizi manifesti. I motivi aggiunti avverso la nuova procedura (mancata indicazione del possesso SOA) sono dichiarati improcedibili a seguito della tempestiva rettifica, mentre la correzione dell’errore materiale nel disciplinare è ritenuta legittima. La domanda risarcitoria è respinta per assenza di prova sia del danno da perdita di chance sia dell’interesse negativo, non sussistendo un diritto soggettivo all’aggiudicazione in tali condizioni.



