Annullamento parziale dell’aggiudicazione in una gara per dispositivi medici: necessità di rispetto dei requisiti minimi e del principio di equivalenza nelle offerte tecniche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto parzialmente il ricorso della società Device & Tech S.r.l. contro l’aggiudicazione del Lotto 44 di una gara bandita dall’ASL Napoli 2 Nord per la fornitura di dispositivi medici per osteosintesi. Il Tribunale ha stabilito che il prodotto offerto da Citieffe S.r.l. non rispettava i requisiti minimi imposti dalla lex specialis, specificamente in merito al sistema di guida esterno per il posizionamento delle viti, e ha ritenuto insufficiente la valutazione postuma di equivalenza operata dalla stazione appaltante. Il contratto eventualmente stipulato con Citieffe dovrà quindi essere dichiarato inefficace. Le contestazioni riguardanti Medifor S.r.l. sono state invece respinte, in quanto l’offerta economica è risultata univoca e non ambigua. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione giuridica del TAR si fonda sulla necessità che nelle gare pubbliche quanto richiesto dalla legge di gara (lex specialis) sia rispettato rigorosamente, in particolare per quanto concerne le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti. Quando la lex specialis individua caratteristiche tecniche minime e obbligatorie, la loro assenza comporta l’obbligo di esclusione dell’offerta, a meno che non sia stata dimostrata, già in sede di gara, una reale equivalenza funzionale con ciò che è richiesto; tale equivalenza non può essere valutata o dedotta ex post da parte dell’Amministrazione. Nel caso di specie, Citieffe non ha provato che il suo prodotto fosse funzionalmente equivalente, né la Commissione ha fornito una motivazione chiara e tempestiva in merito. Di conseguenza, l’aggiudicazione deve essere annullata e il contratto eventualmente stipulato dichiarato inefficace. Per quanto riguarda Medifor, le censure sulla presunta ambiguità dell’offerta economica sono state ritenute infondate, poiché la documentazione ha chiarito che il prezzo effettivamente offerto era unico e chiaramente individuato. La sentenza ribadisce i principi di trasparenza, par condicio, e rispetto delle regole auto-imposte dalla stazione appaltante, tutelando così la correttezza e l’affidamento nel procedimento di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 59 viene richiamato perché la gara oggetto del ricorso prevede la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di dispositivi medici. Il TAR valuta la corretta applicazione delle regole tipiche degli accordi quadro, fra cui il rispetto delle esigenze programmatorie e delle modalità di selezione e ripartizione degli aggiudicatari, sottolineando che ogni eventuale deroga o valutazione di equivalenza deve essere sorretta da motivazione chiara sin dalla fase di gara, altrimenti si rischia di violare par condicio e trasparenza.
L’articolo 71 disciplina la procedura aperta adottata dall’ASL Napoli 2 Nord, garantendo a tutti gli operatori interessati la possibilità di partecipare. La sentenza richiama l’importanza del rispetto delle tempistiche e delle modalità di partecipazione e valutazione, sottolineando che sono i criteri e i requisiti minimi previsti dalla procedura aperta a determinare le offerte ammissibili, e che ogni deroga o equiparazione tra prodotti deve essere valutata secondo i principi di trasparenza e non discriminazione previsti in tale procedura.



