18/05/2026
Art. 59Art. 71

Annullamento parziale dell'aggiudicazione di una gara per dispositivi medici: mancato rispetto delle specifiche tecniche e principio di equivalenza

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Device & Tech S.r.l. contro l'aggiudicazione del lotto 34 dell'accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici all'ASL Napoli 2 Nord. Il Tribunale ha ritenuto che alcuni operatori economici ammessi non rispettavano le caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato di gara, non potendo essere applicato il principio di equivalenza in modo generico e postumo. È stata dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con questi aggiudicatari per il lotto in questione. Sono state invece respinte le censure contro l’ammissione di Medifor S.r.l., in quanto la sua offerta economica è risultata conforme e univoca.

Spiegazione Dettagliata

La decisione è centrata sulla mancata conformità dei prodotti di alcuni operatori economici (Stryker Italia, Zimmer Biomet, Citieffe) rispetto alle specifiche tecniche obbligatorie richieste dalla lex specialis della gara, le quali prevedevano per il lotto 34 la presenza di un sistema di centramento magnetico o navigato. Dalle schede tecniche e dalla documentazione agli atti risultava che i prodotti offerti disponevano solo di sistemi 'a mano libera' o tradizionali, senza il richiesto sistema avanzato. Il principio di equivalenza, che consente l'ammissione di prodotti funzionalmente equivalenti se dimostrato dall’offerente, non è stato soddisfatto: né gli operatori esclusi hanno fornito prova di questa equivalenza né la Commissione di gara ha svolto una valutazione adeguata. Secondo la giurisprudenza, in presenza di specifiche tecniche analitiche e inequivoche nella legge di gara, l’offerta difforme equivale a una fornitura di qualcosa di diverso ('aliud pro alio') e comporta l’esclusione. Diversamente, per la società Medifor, il TAR ha ritenuto che l’offerta fosse conforme e non ambigua, essendo presente un solo prezzo per il prodotto tipo, nonostante l’esistenza di un listino conoscitivo per prodotti accessori. La sentenza esclude quindi dall’aggiudicazione i concorrenti i cui prodotti erano difformi dalle specifiche e dichiara l’inefficacia del relativo contratto. Le spese sono compensate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’articolo 59 disciplina gli accordi quadro come quello oggetto della controversia. La sentenza richiama questo articolo per confermare che la procedura di aggiudicazione è regolata dalle modalità dell’accordo quadro con più operatori, imponendo il rispetto delle regole di gara e un’equa ripartizione tra gli aggiudicatari, senza alterazioni delle caratteristiche delle forniture. L’illegittimità riscontrata nella sentenza nasce proprio dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste dall’accordo quadro, come previsto dall’articolo stesso.

Articolo 71

L’articolo 71, relativo alla procedura aperta, stabilisce le regole generali di partecipazione e presentazione delle offerte, applicate nel caso di specie. La sentenza ne fa riferimento per inquadrare la tipologia della gara – procedura aperta – cui hanno partecipato vari operatori economici. La violazione accertata riguarda la fase di valutazione delle offerte tecniche, che nella procedura aperta deve garantire la par condicio fra i partecipanti e il rispetto delle caratteristiche minime previste nel bando.

Articoli di riferimento