Legittimità dell'esclusione per omissione dichiarativa in gara d'appalto: il caso della ASL Caserta e De Sia Ideatenda S.r.l.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso di De Sia Ideatenda S.r.l., confermando la legittimità dell’esclusione dalla gara indetta dalla ASL Caserta per la fornitura di arredi sanitari, motivata dall’omessa dichiarazione, nel DGUE, di due risoluzioni contrattuali precedenti, annotati nel casellario ANAC. La sentenza stabilisce che la mancata indicazione costituiva violazione dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 98 del Codice degli Appalti, anche se le risoluzioni non erano automaticamente causa di esclusione. Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione della stazione appaltante circa l’incidenza negativa di questo comportamento sull’affidabilità dell’operatore economico, rigettando altresì la domanda di risarcimento danni e condannando la ricorrente alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione se l’omessa dichiarazione da parte di un concorrente, nel DGUE, di fatti rilevanti quali la risoluzione anticipata di precedenti contratti (annotati nel casellario ANAC), sia sufficiente a giustificare l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 98 del Codice degli Appalti. Il ricorrente sosteneva che le risoluzioni contrattuali non fossero a lui imputabili o comunque non dovessero essere dichiarate, non essendo considerate cause di esclusione automatica dall’ANAC. Il TAR chiarisce che non era tanto la rilevanza delle risoluzioni in sé a fondare l’esclusione, quanto il dovere dichiarativo sugli episodi, previsto dalla normativa di gara e dal Codice. La stazione appaltante, con motivazione ritenuta congrua dal TAR, ha valutato che l’omissione ha compromesso la possibilità di verificare l’integrità e l’affidabilità professionale dell’operatore, elementi centrali per la selezione nell’ambito di contratti pubblici. Il tribunale sottolinea che l’esclusione per illecito professionale grave non è automatica ma frutto di apprezzamento discrezionale, che in questo caso è stato esercitato correttamente. La domanda di risarcimento viene rigettata in quanto l’esclusione è dichiarata legittima.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 59 disciplina lo strumento dell’accordo quadro, che costituiva l’oggetto della gara impugnata. La gara bandita dalla ASL Caserta era suddivisa in lotti per la conclusione di un accordo quadro, e la normativa di riferimento regolava le modalità di selezione e aggiudicazione delle forniture richieste.
L’articolo 71, relativo alla procedura aperta, è rilevante poiché l’intera selezione si è svolta secondo tale modalità, garantendo l’accesso a tutti gli operatori economici interessati e fissando le regole generali per la presentazione delle offerte.
L’articolo 98 è il perno della decisione: il TAR stabilisce che l’omessa dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali da parte del concorrente costituisce grave illecito professionale, che può condurre all’esclusione. Il TAR ribadisce che, in assenza di automatismi espulsivi, spetta alla stazione appaltante valutare in concreto se l’omissione sia sufficientemente grave da incidere sull’integrità e affidabilità del concorrente, purché tale valutazione sia adeguatamente motivata, come avvenuto nel caso di specie.



