18/06/2026
Art. 2Art. 5Art. 17Art. 108

Annullamento di una procedura d’appalto per contraddittorietà della lex specialis in tema di riparametrazione dei punteggi tecnici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania Napoli ha accolto, in parte, il ricorso di una concorrente contro l’aggiudicazione di una gara per la gestione delle entrate comunali. Il ricorso era fondato sull’ambiguità e contraddittorietà delle regole di gara circa la riparametrazione dei punteggi tecnici. Il Tribunale ha riscontrato che il disciplinare di gara prevedeva, da un lato, la riparametrazione ma, dall’altro, non ne descriveva le modalità applicative, generando incertezza tra gli operatori. Pertanto, il TAR ha annullato l’intera procedura di gara e la relativa aggiudicazione, ordinando la riedizione della gara secondo criteri più chiari. Il ricorso incidentale della società aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza rileva che la lex specialis (disciplinare di gara) conteneva clausole tra loro contraddittorie sulla riparametrazione dei punteggi tecnici: mentre alcuni articoli la prevedevano, mancavano le regole concrete per la sua applicazione. Questa ambiguità, secondo il TAR, viola i principi della fiducia, della buona fede e della tutela dell’affidamento, oltre a minare la trasparenza e la par condicio tra i partecipanti alla gara, influenzando negativamente la concorrenza. Il giudice amministrativo sottolinea che regole ambigue o contraddittorie in una procedura competitiva sono idonee a ledere l’affidamento degli operatori e a falsare le strategie di offerta. Pertanto, accoglie la domanda subordinata di annullamento dell’intera procedura, ritenendo fondato solo il motivo relativo alla contraddittorietà della lex specialis, e ordina la riedizione della gara secondo disposizioni univoche. Vengono compensate le spese nei rapporti tra ricorrente e le altre imprese, ma il Comune viene condannato al pagamento delle spese nei confronti della ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

La sentenza cita il principio della fiducia, evidenziando come la contraddittorietà della lex specialis abbia minato la fiducia degli operatori economici nell’operato della stazione appaltante. Viene affermato che l’incertezza sulle regole di gara viola l’aspettativa di comportamenti affidabili ed intellegibili da parte della pubblica amministrazione, compromettendo la correttezza del processo selettivo.

Articolo 5

Il TAR richiama il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento, riconoscendo che la contraddittorietà delle clausole di gara compromette l’affidamento degli operatori e la loro capacità di formulare offerte consapevoli. La lesione all’affidamento è riconosciuta come motivo di illegittimità della procedura, che deve essere trasparente e prevedibile per tutti i partecipanti.

Articolo 17

L’articolo è richiamato in relazione alla regolare approvazione dei verbali e all’efficacia dell’aggiudicazione. La sentenza rileva che, pur essendo state seguite le fasi formali previste dall’art. 17 per la procedura di affidamento, il vizio sostanziale nelle regole di gara ha comportato la necessità di annullare l’intero procedimento e avviarne uno conforme alle disposizioni di legge.

Articolo 108

La ricorrente aveva lamentato la violazione dell’articolo sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la mancata trasparenza nella ripartizione dei punteggi tecnici. La sentenza accerta che i documenti di gara non garantivano criteri chiari e trasparenti di valutazione – come richiesto dall’art. 108 – proprio a causa della carenza di istruzioni concrete sulla riparametrazione, inficiando il corretto bilanciamento fra aspetti tecnici ed economici.

Articoli di riferimento