18/06/2026
Art. 11Art. 30Art. 41Art. 57Art. 71Art. 94Art. 95Art. 96Art. 98Art. 102Art. 107Art. 110Art. 119

SENTENZA TAR CAMPANIA N. 5571/2025 – Gara Sorveglianza Antincendio ASL Caserta: esclusione, congruità manodopera, clausola sociale, self-cleaning e costi lavoro

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto da Services Group S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di sorveglianza antincendio presso la ASL Caserta, confermata in favore dell’RTI Elisicilia S.r.l. – Security Service S.r.l. Il ricorrente aveva contestato la procedura per presunti illeciti professionali, vizio nei costi della manodopera (eccessivo ricorso allo straordinario e violazione delle condizioni salariali minime), mancata corretta applicazione della clausola sociale, elusione delle misure di self-cleaning e difetti istruttori circa la cessione di ramo d’azienda. Il TAR, dopo verificazioni tecniche, ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi sollevati, accertando che l’offerta dell’aggiudicatario rispetta la normativa in tema di esclusioni, congruità dell’offerta, condizioni di lavoro e clausole contrattuali. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Spiegazione Dettagliata

Il Collegio ha esaminato analiticamente tutti i rilievi sollevati dalla ricorrente: 1) Quanto all’asserito illecito professionale legato a pendenze penali dell’amministratore della Security Service, il TAR ha stabilito che, non essendoci sentenza definitiva di condanna o condanna per i reati rilevanti (artt. 94 e 98 Codice Appalti), né condanna risarcitoria, non ricorrevano le condizioni per l’esclusione automatica o per illecito professionale; la mera pendenza di un giudizio penale o civile non è sufficiente. 2) Sui presunti vizi nel costo della manodopera (impiego eccessivo di straordinario), la verificazione disposta dal tribunale ha confermato che l’offerta è conforme a contratti e legge, non violando limiti orari o tutele di sicurezza. 3) In merito alla clausola sociale, è emerso che l’aggiudicatario applica correttamente il CCNL previsto dalla lex specialis e offre livelli retributivi congrui, come verificato tecnicamente, senza abbassare illegittimamente i livelli contrattuali. 4) Quanto alle misure di self-cleaning e alla cessione del ramo aziendale, il TAR ha rilevato che tali adempimenti non erano né tempestivi né rilevanti, anche perché le fattispecie di esclusione presuppongono condanne definitive e l’istruttoria era conclusa prima dell’avviso alla stazione appaltante delle misure stesse. 5) Le contestazioni sulla mancata considerazione degli aumenti salariali 2024 e la presunta illegittimità del rinvio della verifica del rispetto della clausola sociale alla fase esecutiva sono state ritenute generiche o infondate. 6) L’intervento ad adiuvandum del sindacato è stato assorbito. In definitiva, la stazione appaltante ha agito correttamente e non sono emersi vizi gravi; il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

Richiamato per la corretta applicazione dei CCNL al personale oggetto della clausola sociale; menzionato nella valutazione delle tutele economiche e normative offerte e nella comparazione con i livelli retributivi adottati dall’aggiudicatario in gara, come richiesto dal capitolato e dagli artt. 57 e 102.

Articolo 30

Citato tra i principi violati (in via generica) riguardo all’uso di procedure automatizzate e trasparenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità, senza applicazione concreta nel merito della decisione.

Articolo 41

Invocato a proposito della base di gara e della corretta determinazione e non ribassabilità del costo della manodopera. Il Collegio, tramite verificazione, ha confermato che i costi rispettano quanto richiesto dalla lex specialis e dai livelli del CCNL, ai sensi del comma 14 dell’articolo.

Articolo 57

Cardine per la valutazione della clausola sociale. Il TAR ha chiarito che l’aggiudicataria ha rispettato l’obbligo di garantire ai lavoratori condizioni non inferiori a quelle del CCNL di settore, sia per inquadramento (livelli E, F) sia in relazione al trattamento economico, in conformità all'articolo e al capitolato.

Articolo 71

Menziato nella ricostruzione della procedura di gara (procedura aperta), per affermare la regolarità del percorso selettivo seguito dall’amministrazione.

Articolo 94

Essenziale per valutare la richiesta di esclusione automatica invocata dalla ricorrente: il TAR ha ribadito che l’esclusione opera solo in presenza di sentenza definitiva di condanna per i reati elencati, non ravvisata nel caso di specie.

Articolo 95

Rilevante per le cause di esclusione non automatica, come le gravi infrazioni in materia di lavoro e sicurezza (ad esempio per impiego eccessivo di straordinario, non accertato nella specie). La motivazione della mancata esclusione si fonda anche sulla mancanza dei presupposti richiesti dall’articolo.

Articolo 96

Richiamato in tema di disciplina dell’esclusione e delle misure di self-cleaning; non applicabile perché nel caso concreto mancavano i presupposti di esclusione e le relative misure, peraltro tardive, non erano determinanti.

Articolo 98

Utilizzato per escludere la sussistenza di gravi illeciti professionali: il TAR ha sottolineato l’assenza di condanna risarcitoria e di accertamenti definitivi, interpretando rigorosamente i presupposti della norma.

Articolo 102

Invocato nelle contestazioni sulla mancata garanzia delle tutele economiche ai lavoratori (clausola sociale): la verifica ha accertato che l’aggiudicataria ha rispettato gli obblighi di stabilità occupazionale e livelli salariali richiesti.

Articolo 107

Richiamato nelle censure sulla selezione dell’offerta e sui principi di ammissione, ma nel caso concreto nessuna violazione riscontrata: la verifica di conformità agli obblighi normativi è stata effettuata.

Articolo 110

Centrale per la valutazione delle offerte anormalmente basse e della congruità del costo della manodopera. La stazione appaltante, con supporto della verificazione tecnica, ha dimostrato che l’offerta dell’aggiudicataria era sostenibile e rispettava i limiti legali e contrattuali.

Articolo 119

Citato nella fase dei motivi aggiunti riguardo al subappalto e ai profili di responsabilità (ad es. cessione ramo d’azienda), ma non decisivo ai fini dell’esclusione o dell’annullamento dell’aggiudicazione.

Articoli di riferimento