18/09/2025
Art. 193Art. 225

Annullamento dell’avviso pubblico e della delibera consiliare per il project financing dell’impianto sportivo comunale: applicazione della disciplina transitoria ex art. 225-bis e prevalenza della normativa vigente all’epoca della proposta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso presentato da A.S.D. Sport Life contro il Comune di Napoli, annullando l’avviso pubblico e la delibera consiliare concernenti la gestione in project financing di un centro sportivo comunale. La sentenza stabilisce che la normativa sopravvenuta sul project financing (art. 193 novellato dal d.lgs. 209/2024) non può essere applicata alle procedure già in corso e avviate secondo la versione precedente della legge; pertanto, il Comune doveva rispettare l’iter originario, senza poter riaprire la selezione o consentire la presentazione di nuove proposte migliorative.

Spiegazione Dettagliata

La decisione ha affermato il principio secondo cui, in materia di partenariati pubblico-privati e project financing, la normativa introdotta dal d.lgs. 209/2024 (che ha modificato l'art. 193 del d.lgs. 36/2023) non si applica retroattivamente alle procedure già avviate prima della sua entrata in vigore. Nello specifico, poiché A.S.D. Sport Life aveva presentato proposta e ottenuto riconoscimento come promotore prima del 1° gennaio 2025, l’Ente non poteva né introdurre nuove fasi concorsuali né sollecitare ulteriori proposte alternative. L’art. 225-bis citato dalla sentenza stabilisce espressamente che le modifiche non impattano sulle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, garantendo tutela dell’affidamento e della certezza del diritto per i promotori già individuati. Di conseguenza, il TAR ha annullato gli atti impugnati che aprivano la selezione a nuovi operatori economici, ordinando all’amministrazione di conformarsi alla procedura originaria.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 193

L’articolo 193 disciplina la procedura di affidamento in concessione mediante finanza di progetto. La sentenza chiarisce che, essendo la proposta presentata dalla ricorrente nella vigenza della versione previgente dell’articolo, trova applicazione esclusivamente l’iter da esso originariamente previsto, che attribuisce al promotore individuato uno specifico diritto di prelazione e non consente una nuova apertura della procedura alla concorrenza se non previsto dalla normativa vigente all’epoca.

Articolo 225

L’articolo 225, in particolare il comma 4 (225-bis), viene richiamato per stabilire la disciplina transitoria. La sentenza ha ritenuto che le modifiche introdotte al project financing dal d.lgs. 209/2024 non si applicano alle procedure in cui sia già stata presentata una proposta da parte di un promotore o siano già stati pubblicati avvisi per la raccolta di proposte. Questo principio impedisce un ‘ripensamento’ della procedura e impone l’applicazione delle regole previgenti, a tutela della posizione del promotore già individuato.

Articoli di riferimento