Legittimità dell'aggiudicazione in appalto integrato: non occorre l’esclusione per assenza di firma del tecnico sulle migliorie e l’analogia dei servizi è valutata con criterio non restrittivo
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso della società SI.CAR. s.r.l., che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione del contratto di appalto integrato per la realizzazione del 'Corridoio ecologico dei Regi Lagni' in favore del Consorzio Stabile Agoraa. La ricorrente contestava sia la mancata presenza di un giovane progettista con ruolo effettivo nella progettazione, sia il possesso dei requisiti tecnici da parte dell’aggiudicatario, sia l’assenza della firma di un tecnico abilitato sulle migliorie dell’offerta tecnica. Il TAR, invece, ha ritenuto che la presenza di un giovane professionista con funzione di supporto alla progettazione sia sufficiente, che i servizi tecnici dichiarati sono analoghi ai sensi di legge, anche se non identici, e che non è necessaria la firma del tecnico abilitato su tutte le migliorie, in quanto la legge non la prevede espressamente. Di conseguenza, il ricorso principale è stato respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su tre principali motivazioni giuridiche, ciascuna rispondente ai motivi di ricorso dedotti. In primo luogo, è stato ritenuto conforme alla ratio normativa e alla disciplina di gara che il giovane professionista incaricato, purché abilitato da meno di cinque anni e coinvolto con funzioni di supporto alla progettazione, soddisfi il requisito richiesto per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei. In seconda battuta, il collegio ha affermato che i servizi 'analoghi' ai fini della qualificazione tecnica non debbano essere identici a quelli messi a gara, ma semplicemente presentare caratteristiche e complessità assimilabili, in linea con l’orientamento giurisprudenziale volto a favorire la massima partecipazione e ad evitare restrizioni non giustificate. Infine, con riferimento alla presunta necessità della sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato delle relazioni contenenti le migliorie tecniche, il TAR ha ribadito il principio di tassatività delle cause di esclusione, ritenendo che non possa essere introdotta una causa di esclusione non espressamente prevista dalla lex specialis o dalla legge (art. 10 d.lgs. 36/2023). In conclusione, la scelta dell’aggiudicatario è legittima, il ricorso principale è infondato e quindi respinto; il ricorso incidentale perde di interesse e viene dichiarato improcedibile.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 10 del Codice Appalti è stato utilizzato dal TAR per escludere che la mancata firma di un tecnico abilitato sulle relazioni delle migliorie tecniche possa costituire causa di esclusione, in quanto la causa di esclusione non era prevista dalla lex specialis né riconducibile alle ipotesi tassative di cui agli articoli 94 e 95 del codice. Il principio di tassatività garantisce inoltre la massima partecipazione, escludendo interpretazioni restrittive che favoriscano l’esclusione di concorrenti per motivazioni non espressamente previste dalla legge o dalla disciplina di gara.
L’art. 44 è richiamato in quanto la procedura oggetto di causa era un appalto integrato, ove la stazione appaltante affida congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. La corretta qualificazione dei requisiti dei partecipanti, la distinzione tra i ruoli di progettista e soggetti coinvolti, nonché l’esigenza di valutare i servizi pregressi sulla base dell’analogia rispetto alle prestazioni richieste, sono tutti aspetti conformi alle previsioni dell’art. 44, che disciplina la struttura dell’appalto integrato e le modalità di partecipazione e qualificazione.



