18/09/2025
Art. 4Art. 36Art. 44Art. 94Art. 95

Gara d’appalto PNRR Castellammare di Stabia: legittima aggiudicazione nonostante contestazioni su requisiti e violazioni – Respinto il ricorso della seconda classificata

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso della Costruzioni Cinquegrana s.r.l. avverso l'aggiudicazione dell'appalto integrato per la riqualificazione del quartiere Savorito a favore del Consorzio Stabile Vitruvio. La ricorrente contestava l'assenza di requisiti di qualificazione, la mancata esclusione per illeciti professionali e violazioni fiscali, un'asserita anomalia dell'offerta e la mancata ostensione di atti. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure: era legittima l'integrazione documentale tramite soccorso istruttorio, la valutazione della stazione appaltante su illecito professionale e violazioni fiscali non era illogica, non sussisteva obbligo di verifica di anomalia sull’offerta e l’accesso agli atti era ormai soddisfatto. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione affronta diverse tematiche tipiche degli appalti pubblici: la verifica dei requisiti di partecipazione (in particolare i cd. 'servizi di punta'), la discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione di eventuali illeciti professionali e violazioni fiscali, nonché la gestione del soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione incompleta, in linea con i principi antiformalistici e di risultato del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023). Per il TAR, anche se l’aggiudicatario non aveva inizialmente allegato tutta la documentazione idonea a comprovare i requisiti, il successivo deposito di certificazioni integrative su richiesta della stazione appaltante era ammissibile alla luce dell’art. 101, valorizzando la sostanza (possesso effettivo del requisito) rispetto alla forma. Sulle annotazioni ANAC e sulle violazioni fiscali, la stazione appaltante aveva motivato adeguatamente la mancata esclusione, esercitando secondo legge la propria discrezionalità: il giudice amministrativo può sindacare solo decisioni manifestamente illogiche, non essendosi qui riscontrate. L'accesso agli atti di gara era già stato garantito, rendendo improcedibile la relativa domanda. Le domande risarcitorie sono state rigettate per carenza dei presupposti, le spese compensate per la particolarità della questione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 4

L'articolo 4 è implicito nell'applicazione complessiva della sentenza, perché richiama i criteri interpretativi generali del Codice (come il principio del risultato, l’antiformalismo e il bilanciamento tra esigenze sostanziali e formali), fondando l’ampia applicazione del soccorso istruttorio e la valorizzazione della sostanza (possesso effettivo dei requisiti) rispetto alla mera formalità documentale.

Articolo 36

L'articolo 36 è stato richiamato rispetto alla domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, la quale lamentava la mancata ostensione di documenti relativi all’aggiudicatario. Il TAR rileva che l’Amministrazione aveva poi ottemperato, rendendo disponibili i documenti, e che non risultavano atti ulteriormente richiesti. Pertanto, la domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse, in conformità alle regole procedimentali e processuali dell'articolo.

Articolo 44

L'articolo 44 è menzionato perché la gara riguarda un appalto integrato (progettazione esecutiva più lavori), reso possibile dal progetto di fattibilità tecnico-economica rafforzato. Il riferimento stabilisce la cornice normativa della procedura, così come le esigenze di specifica qualificazione progettuale degli operatori che sono in parte oggetto della contestazione sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario.

Articolo 94

L'articolo 94 riguarda le cause di esclusione automatica (condanne definitive per reati gravi, irregolarità fiscali accertate ecc.). Esso viene invocato in relazione ai motivi di ricorso sulla presunta insussistenza di requisiti e la presenza di possibili cause di esclusione; tuttavia, il TAR, seguendo la normativa, ha escluso che fossero emerse ragioni di esclusione automatica a carico dell’aggiudicatario (o dei consorziati esecutori).

Articolo 95

L'articolo 95 regola invece le cause di esclusione non automatica, tra cui il grave illecito professionale e violazioni gravi non definitivamente accertate in ambito fiscale/previdenziale. La sentenza spiega che la relativa valutazione spetta all'Amministrazione, che deve motivare adeguatamente l'insussistenza di motivi ostativi sulla base delle circostanze concrete; nel caso specifico, la stazione appaltante aveva fatto uso corretto di tale discrezionalità sia per illeciti sia per le contestazioni fiscali, e il TAR ha ritenuto assente ogni vizio logico o istruttorio che potesse giustificare l’intervento del Giudice.

Articoli di riferimento