Legittimità dell’esclusione automatica da gara per irregolarità fiscale e contributiva: applicazione dell’art. 94 del Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione della Commissione di Collaudo da una procedura di gara per il servizio di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori sulla linea ferroviaria Napoli-Bari. L’esclusione della Commissione, di cui faceva parte l’ing. -OMISSIS-, era stata disposta dalla stazione appaltante a causa di gravi violazioni accertate in tema di obblighi contributivi e fiscali a carico del ricorrente stesso. Il mancato pagamento di contributi previdenziali e la presenza di debiti fiscali definitivamente accertati hanno comportato l’applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 del Codice degli Appalti. Il Tribunale ha escluso ogni profilo di discrezionalità della stazione appaltante e ritenuto infondate le doglianze del ricorrente circa la successiva sanatoria delle irregolarità.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha esaminato la legittimità dell’esclusione automatica dalla gara di una Commissione di Collaudo, il cui componente risultava privo dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva richiesti dalla legge. La stazione appaltante aveva accertato, tramite DURC e documentazione dell’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di debiti previdenziali (oltre 29.000 euro non versati all’INPS) e debiti tributari (oltre 470.000 euro definitivamente accertati e non impugnati) in capo al ricorrente, in qualità di libero professionista e persona fisica. Il TAR ha evidenziato come l’art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023 imponga l’esclusione automatica dalla procedura per violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia fiscale e contributiva, senza alcuna discrezionalità per la stazione appaltante. Il tentativo del ricorrente di sanare la posizione dopo la scadenza dei termini di gara o di giustificare l’inadempimento mediante istanze di rateizzazione o pignoramenti non è stato ritenuto idoneo a superare la causa di esclusione. Pertanto, il ricorso è stato respinto e le doglianze sul provvedimento di aggiudicazione, fondate esclusivamente su questioni “derivate” dalla legittimità dell’esclusione, sono state considerate infondate. La sentenza ribadisce l’automatismo delle esclusioni per irregolarità gravi e definitivamente accertate e la centralità della documentazione ufficiale acquisita agli atti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 94, comma 6, è stato interpretato nel senso di imporre l’esclusione automatica di un operatore economico dalla gara in presenza di violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi fiscali e contributivi. Il TAR ha ritenuto che la presenza di un DURC negativo e un certificato fiscale con 'esito irregolare', entrambi riferiti direttamente alla persona fisica del ricorrente, costituisse causa di esclusione insuperabile. La stazione appaltante non ha margini di discrezionalità e non può ammettere regolarizzazioni o sanatorie sopravvenute oltre il termine di presentazione delle offerte. Il provvedimento di esclusione risulta dunque conforme al dettato normativo dell’articolo 94 e al principio di tutela della legalità e della concorrenza nelle procedure pubbliche.



