Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione nella gestione della gara per la concessione del servizio di illuminazione pubblica a Casamarciano – Rigetto della domanda di risarcimento per silenzio e per illegittimità dei provvedimenti di revoca, accoglimento parziale per responsabilità precontrattuale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha esaminato due ricorsi presentati dal Consorzio Ciro Menotti contro i Comuni di Casamarciano e Palma Campania relativi alla gestione di una gara per la concessione, tramite project financing, del servizio di illuminazione pubblica. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità della revoca della gara e dell’approvazione della proposta progettuale, poiché sorrette da motivazioni congrue legate al mutato interesse pubblico, e ha rigettato la domanda di risarcimento per danno da ritardo e per responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, il TAR ha accertato una responsabilità precontrattuale delle amministrazioni per non aver correttamente informato il Consorzio circa l’impossibilità di proseguire la procedura, condannandole a un risarcimento limitato alle spese inutilmente sostenute dal ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza una complessa vicenda amministrativa in cui il Consorzio Ciro Menotti ha agito contro i Comuni di Casamarciano e Palma Campania, lamentando dapprima l’inerzia nella prosecuzione di una gara pubblica già indetta e successivamente la revoca in autotutela della stessa e della relativa proposta di project financing. Il TAR, dopo aver confermato la legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni, ha stabilito che la revoca della procedura era legittima per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (modifica dello stato dei luoghi e realizzazione di interventi sovrapposti). Ha inoltre respinto sia la richiesta di risarcimento per il danno da ritardo nella definizione della gara, sia la responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, ha riconosciuto la responsabilità precontrattuale delle amministrazioni per non avere fornito tempestive e corrette informazioni circa la volontà di dar seguito alla gara, alimentando così un legittimo affidamento del Consorzio sulla prosecuzione delle trattative. Di conseguenza, ha disposto un ristoro economico per le spese inutilmente sostenute, commisurandolo all’interesse negativo.



