Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione della gara per la manutenzione straordinaria delle terme suburbane di Ercolano per mancanza di invalidità dell’offerta e corretto possesso dei requisiti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da Lithos S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara indetta da Invitalia per lavori di manutenzione straordinaria alle terme di Ercolano, conferita al RTI Scalesse Roberto Impresa individuale e Consorzio Pragma. Le contestazioni sull’incertezza dell’offerta, la mancata indicazione delle quote di esecuzione, la mancata qualificazione e altri profili formali sono stati ritenuti infondati. Il Tribunale ha accertato che l’offerta è conforme e chiara, che il requisito di qualificazione è soddisfatto dalla mandataria anche tramite subappalto e che non vi sono violazioni rilevanti sui requisiti di ordine generale. Anche altre doglianze, quali mancata indicazione del subappaltatore, dichiarazioni non veritiere o difetti di motivazione, sono state respinte per mancanza di prova o per insussistenza giuridica. Di conseguenza, è stata confermata la validità dell’aggiudicazione e rigettati tutti i motivi di impugnazione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla valutazione tecnica e giuridica dell’offerta presentata dal RTI aggiudicatario, che è risultata sufficientemente chiara e coerente. La minima differenza fra le quote di partecipazione indicate nei diversi documenti è stata considerata irrilevante e derivante da esigenze di formato della piattaforma di gara. Inoltre, la designazione delle quote di esecuzione è stata valutata nel loro complesso, tenendo conto che la categoria OS30, affidata in subappalto, è stata correttamente coperta dalla mandataria qualificata, rispondendo così ai requisiti previsti dalla lex specialis e dal Codice degli Appalti. Le violazioni fiscali non definitivamente accertate non hanno inciso sull’idoneità dell’aggiudicatario, così come le verifiche di regolarità contributiva sono state ritenute congrue anche se integrate successivamente, non essendo stato violato l’art. 17 del Codice. Le censure riguardanti la mancata indicazione del nominativo del subappaltatore e la presunta falsità delle dichiarazioni tecniche sono state rigettate in quanto non previste dalla normativa o non fondate su evidenze probatorie. Infine, le critiche sulla motivazione del provvedimento di aggiudicazione sono state ritenute tardive e comunque infondate, poiché l’atto rispetta il necessario grado di motivazione e trasparenza. La sentenza rende pertanto inefficaci tutte le impugnazioni e conferma la legittimità dell’aggiudicazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato richiamato per valutare la legittimità della procedura di affidamento, in particolare in relazione all’asserita carenza di verifica della stazione appaltante sulla regolarità fiscale e contributiva della mandante Consorzio Pragma. La sentenza stabilisce che Invitalia ha agito correttamente nell’adottare l’aggiudicazione anche in mancanza di acquisizione preventiva completa del DURF, argomentando l’eccezionale situazione e adottando garanzie contrattuali. Inoltre, si è sottolineato che l’articolo prevede procedure e fasi di gara che sono state rispettate.
Il principio del risultato, previsto dall’art. 1 del Codice, è stato invocato per giustificare la decisione della stazione appaltante di procedere con l’aggiudicazione e il subentro nel contratto nonostante le difficoltà nella verifica dei requisiti generali, perseguendo l’obiettivo di garantire la tempestività dell’affidamento e l’efficace esecuzione dei lavori, nell’interesse pubblico. Questo principio ha consentito di superare impasse burocratiche e ha orientato il giudizio del Tribunale nel confermare l’esito della gara.



