Illegittimità dell’esclusione dalla gara per polizza fideiussoria contestata: necessità di verifica della buona fede e di attivazione del soccorso istruttorio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto il ricorso di Elemed S.r.l., esclusa da una gara pubblica per la presunta non validità delle polizze fideiussorie presentate. Il Tribunale ha riconosciuto che la società ha agito in buona fede e che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, permettendo alla ricorrente di sostituire le garanzie. L’esclusione è stata quindi annullata e l’amministrazione dovrà valutare l’offerta di Elemed S.r.l.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza stabilisce che l’esclusione automatica di un operatore economico, a causa della presunta falsità della documentazione (in questo caso, delle polizze fideiussorie), richiede la prova della consapevolezza della falsità da parte dell’operatore stesso (elemento soggettivo). Nel caso di Elemed S.r.l., il TAR ha accertato che la società non era a conoscenza di alcuna irregolarità e che si era prontamente attivata per chiarire la situazione e offrire ulteriori garanzie. Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’amministrazione avrebbe dovuto ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 101 del Codice degli Appalti, consentendo l’integrazione o la sostituzione delle polizze. Non avendo agito in questo senso, la stazione appaltante ha violato sia il principio di proporzionalità che la normativa di soccorso istruttorio. La decisione cancella pertanto l’esclusione, disponendo la riammissione di Elemed S.r.l. alla valutazione dell’offerta, ma non riconosce il diritto all’aggiudicazione o al risarcimento, spettando all’amministrazione la successiva valutazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 101 è stato centrale nella sentenza in quanto disciplina il soccorso istruttorio, ovvero la possibilità per la stazione appaltante di consentire l’integrazione o la correzione di documenti carenti o irregolari (eccetto quelli relativi all’offerta tecnica o economica). Il TAR ha richiamato la norma per censurare il comportamento dell’amministrazione, che non aveva offerto a Elemed S.r.l. la possibilità di sanare tempestivamente la situazione fornendo nuove polizze fideiussorie, sebbene la società avesse manifestato la propria buona fede e fosse intervenuta con ulteriori garanzie. Il mancato ricorso al soccorso istruttorio ha pertanto costituito una violazione diretta dell’articolo 101.



