Confermata l’esclusione da gara per conflitto di interessi e omissione dichiarativa: il TAR Campania chiarisce il perimetro del conflitto di interessi nel Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso di una società esclusa da una gara pubblica per l’efficientamento degli impianti universitari. L’esclusione era motivata dal conflitto di interessi causato dal rapporto di parentela tra il legale rappresentante della società e un progettista interno all’ente appaltante, non dichiarato in sede di partecipazione, con la conseguente violazione degli obblighi di trasparenza. Il Tribunale ha stabilito che il conflitto era oggettivamente rilevante, anche in assenza di prova di un vantaggio effettivo, e che la mancata dichiarazione ha compromesso il rapporto fiduciario tra operatori ed amministrazione, integrando illecito professionale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su una rigorosa interpretazione dell’art. 16 del Codice degli Appalti, che attribuisce ampia rilevanza alle situazioni anche solo potenzialmente idonee a minacciare l’imparzialità nella procedura di gara, compresi i rapporti di parentela con soggetti aventi compiti funzionali nella progettazione. Il TAR ha considerato la posizione del progettista rilevante per la genesi delle specifiche di gara, idonea a creare asimmetria informativa. L’essenziale funzione preventiva della disciplina sui conflitti di interesse implica che basti il pericolo di un’alterazione della concorrenza. La società ricorrente, omettendo la dichiarazione, ha reso una comunicazione falsa o fuorviante, lesiva della fiducia e della buona fede indispensabili nel rapporto con la stazione appaltante, così come richiesto dagli artt. 2 e 5 del Codice. Tale comportamento integra un grave illecito professionale, giustificando la misura espulsiva ai sensi degli artt. 95 e 98. L’esclusione è stata ritenuta l’unica misura proporzionata a ristabilire la regolarità della gara, considerato che la situazione era emersa solo dopo la valutazione delle offerte.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato per sottolineare che il rapporto tra amministrazione e operatori si fonda sulla fiducia reciproca. La mancata dichiarazione del conflitto da parte della società è stata ritenuta lesiva di tale principio, minando la credibilità e l’affidabilità nei rapporti con la stazione appaltante.
Invocato per evidenziare l’obbligo delle parti di comportarsi con buona fede e tutela dell’affidamento. L’omissione dichiarativa della società è stata valutata in contrasto con questi principi, impedendo all’Amministrazione di verificare la reale sussistenza di cause ostative e ledendo la correttezza del procedimento.
Costituisce il fulcro giuridico della decisione: il TAR interpreta estensivamente la nozione di conflitto di interessi, comprendendo anche i rapporti di parentela tra chi ha avuto un ruolo funzionale nella progettazione e i partecipanti alla gara. Viene chiarito che basta un potenziale pericolo di pregiudizio all’imparzialità, senza bisogno di dimostrare un effettivo vantaggio competitivo.
Base normativa per l’esclusione; il TAR conferma che il conflitto di interessi non risolvibile e l’illecito professionale grave sono cause legittime di estromissione dalla gara. La misura espulsiva è ritenuta proporzionata e doverosa a tutela della concorrenza e della regolarità della procedura.
Utilizzato per giustificare l’esclusione in quanto la condotta reticente integra grave illecito professionale. Viene evidenziato che l’operatore che rilascia dichiarazioni false o fuorvianti anche solo per negligenza, compromette la propria affidabilità ai sensi dell’art. 98, giustificando l’estromissione.



