19/06/2026
Art. 110

Esclusione dalla gara per ribasso totale sulla quota variabile dei servizi di ingegneria e architettura: legittimità e limiti dell’equo compenso nella contrattualistica pubblica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso del raggruppamento Tecnicaer Engineering s.r.l. – GEORES Studio Tecnico Associato contro l’esclusione dalla gara indetta dall’Agenzia del Demanio. Il raggruppamento era stato escluso per aver offerto un ribasso del 100% sulla parte ribassabile dell’importo (35% relativo alle indagini), generando fondato sospetto che i costi delle indagini sarebbero stati coperti attingendo dalla quota fissa, non ribassabile, destinata all’equo compenso delle prestazioni professionali (65% dell’importo), in violazione del divieto legislativo di riduzione di tale compenso. Le giustificazioni tecniche offerte dal concorrente sono state giudicate generiche, prive di adeguata documentazione e quindi inidonee a dimostrare la sostenibilità dell’offerta senza intaccare l’equo compenso, confermando la correttezza dell’operato della stazione appaltante e l’esclusione dalla gara.

Spiegazione Dettagliata

Nella sentenza, il TAR ha esaminato la legittimità dell’esclusione di un operatore economico che aveva presentato un’offerta economicamente particolarmente aggressiva, azzerando completamente la quota di corrispettivo relativa alle indagini (la parte variabile del corrispettivo contrattuale). Il collegio ha ribadito che l’art. 41, co. 15-bis del Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione della legge sull’equo compenso, vieta la riduzione della quota fissa (il 65% del corrispettivo per prestazioni professionali). L’azzeramento della parte variabile genera un rischio concreto che i costi delle attività (che permangono) vengano di fatto coperti intaccando tale quota fissa. Nel caso sottoposto al giudizio, la società ricorrente non ha fornito, in sede di verifica di anomalia, giustificazioni puntuali e documentate sulla sostenibilità reale di un’offerta "a costo zero" per le indagini, limitandosi ad affermazioni astratte sulle economie interne. Questo non soddisfa il requisito probatorio richiesto dall’art. 110 del Codice, che impone giustificazioni dettagliate, credibili e documentate. In assenza di tali elementi, la stazione appaltante ha correttamente ritenuto che l’offerta fosse insostenibile e violasse il principio di equo compenso, giustificando l’esclusione dalla gara. La sentenza afferma la piena sindacabilità da parte del giudice amministrativo di queste valutazioni, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e buon andamento.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo disciplina la verifica e valutazione delle offerte anormalmente basse. Il TAR richiama le regole in esso previste: dopo un ribasso del 100%, la stazione appaltante ha correttamente attivato la procedura di verifica dell’anomalia, chiedendo spiegazioni al concorrente. La sentenza sottolinea che tali spiegazioni devono essere analitiche, documentate e convincenti, non è sufficiente una mera dichiarazione di condizioni vantaggiose: il concorrente ha l’onere di 'spiegare provando'. In assenza di giustificazioni adeguate, l’offerta può legittimamente essere esclusa per insostenibilità.

Articoli di riferimento