Respinto il ricorso di Dimpark S.r.l.: legittimità delle clausole di gara e dei criteri economici per la concessione delle aree di sosta del Comune di Gragnano
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da Dimpark S.r.l., attuale gestore del servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune di Gragnano, contro gli atti di gara per la nuova concessione del servizio per sei anni. La società ricorrente contestava i requisiti economico-finanziari ritenuti sproporzionati, il valore stimato della concessione e la metodologia utilizzata nel Piano Economico Finanziario (PEF) per determinare tariffe e ricavi. Il giudice ha ritenuto coerenti e proporzionate le scelte dell’amministrazione, conformi alle disposizioni del Codice degli Appalti, valorizzando la discrezionalità tecnica della stazione appaltante e l’assenza di manifeste irragionevolezze o errori macroscopici.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina nel merito le censure della ricorrente, concentrandosi su due principali questioni: la presunta sproporzione e illegittimità dei requisiti di capacità economico-finanziaria e la fondatezza delle stime relative al valore della concessione e alle tariffe applicate. Il TAR ritiene che il bando sia conforme all’art. 100 d.lgs. 36/2023, in quanto il fatturato richiesto (pari al valore della concessione in tre anni) rispetta i limiti previsti ed è adeguato alla complessità e tecnologicità del servizio richiesto. Circa il valore stimato della concessione e la redazione del PEF, il TAR valorizza la discrezionalità tecnica della stazione appaltante, riconoscendo che le stime sono ragionevoli, basate su dati storici e coerenti con il rischio operativo in capo al futuro concessionario previsto dagli artt. 174, 177, 178 e 179 del Codice degli Appalti. Le doglianze della ricorrente, fondate su calcoli ipotetici di parte, non dimostrano errori macroscopici né dimostrano una violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e concorrenza. La sentenza sottolinea che le valutazioni economiche e di rischio sono tipiche delle concessioni e non sono sindacabili dal giudice amministrativo salvo evidenti illogicità o travisamenti, che qui non sussistono.
Collegamenti al Codice Appalti
Viene richiamato in relazione alla scelta della procedura aperta per l’affidamento della concessione, garantendo la massima apertura e la possibilità per qualsiasi operatore economico di presentare offerta entro i termini stabiliti. L’utilizzo della procedura aperta è conforme alle norme di trasparenza e concorrenza previste dal Codice.
L’articolo disciplina i requisiti di ordine speciale per la partecipazione alle gare. Il TAR ne evidenzia la corretta applicazione da parte della stazione appaltante: il requisito del fatturato richiesto (pari al valore della concessione in tre anni) è proporzionato e conforme ai limiti di legge, non essendo superiore al doppio del valore della concessione come previsto dal comma 11. Il giudice sottolinea che la formulazione dei requisiti rientra nella discrezionalità dell’amministrazione se correlata all’interesse pubblico e adeguatamente motivata.
Fornisce il quadro sistematico per interpretare la natura della concessione come partenariato pubblico-privato e il senso del trasferimento del rischio operativo alla parte privata. Il TAR ribadisce che nella concessione la valutazione e la gestione del rischio sono parte integrante del rapporto e devono emergere dalle condizioni di gara, come avviene nel caso di specie.
Spiega il trasferimento del rischio operativo al concessionario e il principio per cui il concessionario non ha certezza di coprire i costi o ottenere utili. Il TAR richiama questa norma per escludere la necessità che il PEF assicuri la redditività, sottolineando che il rischio di impresa è elemento essenziale e che il modello di PEF della stazione appaltante serve solo come riferimento generale per la valutazione dell’equilibrio economico-finanziario.
Rilevante per la definizione della durata della concessione e il collegamento con il periodo stimato per il recupero degli investimenti, criterio che giustifica la durata sessennale individuata dal Comune. La durata è congrua e correlata al piano economico-finanziario della concessione, come richiesto dalla norma.
Detta la metodologia con cui deve essere stimato il valore della concessione. Il TAR valuta la correttezza della stima effettuata dal Comune, basata sulla previsione dei ricavi totali attesi durante la durata del contratto, come previsto dall’articolo. Le contestazioni della ricorrente sulle modalità di calcolo non sono state accolte, poiché la stima è ragionevole e trasparente.



