20/01/2026
Art. 11Art. 83Art. 108Art. 110Art. 119

Rigetto del ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto per corsi di alta formazione ASL Napoli 3 Sud: discrezionalità tecnica, termini di giustificazione e valutazione dell'anomalia delle offerte

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso di Foms S.r.l. che impugnava l’aggiudicazione del servizio di corsi di alta formazione in favore di Accademia Eraclitea da parte dell’ASL Napoli 3 Sud. La società ricorrente contestava, in particolare, la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, la congruità e attendibilità dell’offerta economica (forte ribasso), le modalità di verifica dell’anomalia e la gestione dei termini per le giustificazioni. Il Tribunale, invece, ha ritenuto infondate tutte le doglianze, confermando la legittimità dell’operato della commissione di gara e della stazione appaltante, anche in relazione all’interpretazione dei termini perentori e all’estensione del potere discrezionale nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su diversi punti: 1) La stazione appaltante non era vincolata a escludere l’offerta sospettata di anomalia per la tardiva presentazione delle giustificazioni, poiché né l’art. 110 del Codice dei contratti pubblici né il disciplinare di gara prevedevano il termine di 15 giorni come perentorio. È quindi legittima la valutazione dell’offerta anche con documentazione trasmessa dopo il termine inizialmente assegnato. 2) Il giudizio di congruità dell’offerta economica viene riconosciuto come un giudizio globale e sintetico, che è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, che nel caso in esame non sono stati riscontrati. 3) La valutazione delle offerte tecniche – inclusi punteggi e giudizi espressi dalla commissione – esprime una discrezionalità tecnica che non può essere sindacata se non in caso di evidente illogicità, parimenti non emersa nella fattispecie. 4) Non sussistevano le invocate violazioni in materia di obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali, né erano fondate le censure relative al presunto subappalto non dichiarato o ai compensi dei lavoratori. Nel complesso, il ricorso viene rigettato poiché tutte le doglianze risultano infondate o generiche, e dunque inammissibili o comunque non idonee a determinare l’annullamento dell’aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo è stato invocato dalla ricorrente per sostenere che l’aggiudicataria avrebbe eluso l’applicazione del CCNL di settore, assumendo docenti come lavoratori autonomi con compensi sottostimati. Il TAR ha chiarito che l’obbligo di applicazione del CCNL si riferisce solo ai lavoratori dipendenti e non impedisce, né vieta, il ricorso a lavoratori autonomi per comportare la docenza. Pertanto, non risulta violato l’art. 11.

Articolo 83

Invocato per lamentare la violazione del contenuto minimo dei bandi e degli obblighi di chiarezza e trasparenza nella lex specialis, in relazione ai criteri di valutazione e alle specifiche tecniche. Il TAR ha rilevato che la lex specialis non richiedeva l’interfacciamento software immediato ma solo entro un mese, e che il criterio contestato era solo valutativo (punteggio), non soglia minima d’accesso. Dunque, nessuna violazione degli obblighi di chiarezza e completezza del bando ex art. 83.

Articolo 108

Richiamato con riferimento ai criteri di aggiudicazione e ai punteggi assegnati all’offerta tecnica. Il Tribunale sottolinea la natura discrezionale delle valutazioni tecniche e il fatto che la commissione abbia rispettato i criteri e la ponderazione previsti dalla lex specialis, senza manifestare illogicità o vizi nell’attribuzione dei punteggi.

Articolo 110

Determinante nella controversia sul termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni nelle offerte sospettate di anomalia: il TAR spiega che il termine non è perentorio e la stazione appaltante può valutare anche giustificazioni tardive. Inoltre, la valutazione sull’anomalia è una prerogativa ampia della stazione appaltante e può basarsi su giudizi globali e sintetici.

Articolo 119

Invocato dalla ricorrente per sostenere che il ricorso a lavoratori autonomi per la docenza configurerebbe un subappalto non dichiarato. Il TAR respinge la censura perché meramente dubitativa e generica; inoltre, non ogni collaborazione autonoma integra necessariamente gli estremi del subappalto ai sensi dell’art. 119, specie senza dimostrazione della rilevanza quantitativa e della sostanziale organizzazione autonoma dei mezzi.

Articoli di riferimento