20/04/2026
Art. 98

Esclusione dell’aggiudicataria per modifica dell’offerta in sede di giustificazioni e irrilevanza di precedenti illeciti professionali ai fini dell’attuale gara

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso della seconda classificata, annullando l’aggiudicazione dell’appalto alla D'Ambrosca Costruzioni s.r.l. per modifica non consentita dell’offerta tecnica in sede di giustificazioni sulla congruità della manodopera e dichiarando il diritto della ricorrente principale, GMC Lavori s.r.l., a subentrare nell’aggiudicazione. Il ricorso incidentale della società esclusa, che contestava la partecipazione di GMC Lavori s.r.l. per asseriti illeciti professionali in altre gare, è stato respinto poiché la condotta contestata non rileva nella presente procedura stante la normativa del Codice degli Appalti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta due ricorsi, uno principale e uno incidentale, su una gara d’appalto pubblica. Il giudice ha dato priorità al ricorso principale presentato da GMC Lavori s.r.l., accertando che la D'Ambrosca Costruzioni s.r.l. aveva in sede di giustificazioni apportato modifiche sostanziali e non consentite all’offerta tecnica (riduzione delle squadre di lavoro, eliminazione di figure professionali e proposte migliorative), alterando elementi determinanti per l’attribuzione dei punteggi e la regolarità della gara. Secondo la giurisprudenza, ogni modifica sostanziale in fase di verifica sulla congruità dell’offerta costituisce causa di esclusione, anche laddove la modifica sia motivata da esigenze di chiarimento. Di conseguenza, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere D'Ambrosca Costruzioni. Quanto al ricorso incidentale, la doglianza secondo cui GMC Lavori s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa per un preteso illecito professionale legato a una gara precedente (collegamento sostanziale con altro operatore) non è stata ritenuta rilevante: il TAR ha chiarito che tali illeciti sono causa di esclusione solo nella gara ove si verificano, non in procedure successive. Non sussiste, quindi, nessun obbligo dichiarativo né causa di esclusione in questa gara. Il contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria originaria è dichiarato inefficace e le spese di causa gravano su quest’ultima e sull’Amministrazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 98

L’articolo 98 è stato invocato dalla controinteressata a sostegno della richiesta di esclusione della GMC Lavori s.r.l. per preteso grave illecito professionale (collegamento sostanziale con altra impresa in precedenti gare). Il TAR ha interpretato l’articolo 98 chiarendo che il grave illecito professionale può essere causa di esclusione solo se riferito alla stessa procedura di gara in corso, non se maturato in gare precedenti, anche se accertato da sentenze passate. Quindi, non c’era motivo di escludere la ricorrente principale né obbligo per la stessa di dichiarare tali fatti, poiché la normativa del Codice degli Appalti non li considera rilevanti per gare differenti da quelle in cui sono avvenuti.

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