Gara per fornitura videocolposcopi: valutazione tecnico-discrezionale e prevalenza della sostanza sulla forma
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da Adamo S.r.l. contro l'aggiudicazione del Lotto 2 della gara per videocolposcopi in favore di Tecsud S.r.l., ritenendo infondate le censure sulle modalità di presentazione dell'offerta tecnica e sui punteggi attribuiti. Il Tribunale ha riconosciuto l’ampia discrezionalità della Commissione tecnica nella valutazione qualitativa delle offerte e ha escluso che errori formali nella corrispondenza tra parametri richiesti e allegati giustifichino l’annullamento dell’aggiudicazione, in assenza di manifesta irragionevolezza o erroneità. Non ricorrevano i presupposti per la cosiddetta 'prova di resistenza', mancando una differenza di punteggio che avrebbe consentito all’impresa ricorrente di risultare aggiudicataria anche qualora fossero state accolte le sue contestazioni.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su due principi cardine: 1) la prevalenza della sostanza sulla forma, per cui la presentazione formalmente irregolare degli elementi tecnici dell’offerta non può di per sé determinare l’esclusione o la revisione della valutazione, se l’offerta è comunque sostanzialmente chiara e valutabile; 2) l’ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice nelle valutazioni qualitative, sindacabile dal giudice solo se manifestamente illogica, irragionevole o erronea. Le contestazioni avanzate da Adamo S.r.l., sia in relazione alla mancanza di corrispondenza tra le voci delle offerte e i parametri di valutazione, sia rispetto ai punteggi attribuiti su ergonomia, caratteristiche della telecamera, archiviazione immagini e miglioramenti, sono state considerate infondate o comunque inidonee a ribaltare l’esito della gara (mancata 'prova di resistenza'). L’accesso agli atti, garantito secondo l’art. 36, è stato correttamente esercitato e non ha evidenziato vizi sostanziali nella procedura. Le spese sono state compensate, vista la complessità tecnica della controversia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 è richiamato in relazione al diritto della ricorrente di accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e agli atti di gara, strumento necessario per poter proporre adeguatamente il ricorso. La stazione appaltante ha applicato correttamente la norma, trasmettendo i documenti richiesti e attuando le procedure di pubblicità e accesso previste dal nuovo codice. Il TAR conferma la regolarità di tale adempimento e sancisce che non sono emersi profili di illegittimità connessi all’accesso, né tale questione ha inciso sull’esito del giudizio.



