Rigetto della domanda di revisione prezzi in contratto di appalto per servizio di vigilanza antincendio dell’ASL Napoli 3 Sud
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso di un raggruppamento di imprese (R.T.I. Elisicilia s.r.l. e Security Service s.r.l.) contro il diniego dell’ASL Napoli 3 Sud alla revisione dei prezzi di un contratto di appalto per servizi di vigilanza antincendio. Il ricorrente aveva richiesto un adeguamento dei corrispettivi a seguito dell’aumento dei costi della manodopera e delle mutate condizioni di mercato, ma il Tribunale ha escluso che vi fossero i presupposti di legge per la revisione dei prezzi, evidenziando l’assenza di circostanze eccezionali e imprevedibili rilevanti per il rapporto contrattuale specifico e l’assenza di una clausola chiara e precisa nel capitolato speciale. La domanda è stata respinta e il ricorrente condannato alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla corretta interpretazione dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e della clausola 7.3 del Capitolato tecnico. Il TAR ha rilevato che la domanda di revisione prezzi può essere accolta solo se esistono solide basi normative o contrattuali: una clausola di revisione dei prezzi chiara ed inequivocabile, oppure la sopravvenienza di circostanze eccezionali e imprevedibili che alterino l’equilibrio contrattuale originario. Nel caso di specie, la clausola contrattuale invocata era troppo generica (limitandosi a rinviare alla normativa vigente senza dettagliare condizioni e modalità), e le circostanze dedotte (rinnovo CCNL vigilanza, inflazione, aumento costi post-pandemia/guerra) non sono state ritenute imprevedibili o specifiche per il contratto in questione. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l’aumento dei costi deve essere immediatamente riferibile a circostanze eccezionali e influenti sulla specifica prestazione dedotta in contratto, cosa che non è stata provata dal ricorrente. Di conseguenza, il diritto all’adeguamento dei corrispettivi non è stato riconosciuto.
Collegamenti al Codice Appalti
Viene richiamato il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’articolo 9 del nuovo Codice degli appalti (D.lgs. 36/2023), secondo cui – in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili – si può chiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali per ristabilire l’equilibrio economico originario. Il TAR, però, ritiene che nel caso concreto non sia avvenuta una tale alterazione imprevedibile e straordinaria dell’equilibrio contrattuale da giustificare l’applicazione dell’articolo 9.



