20/05/2026

Annullamento parziale del provvedimento comunale di revoca-decadenza di concessione per presunta perdita di requisiti: distinzione tra potere privatistico e pubblicistico nelle concessioni di lavori pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha esaminato la legittimità del provvedimento del Comune di Pomigliano d’Arco, che, con atto unico, aveva dichiarato la decadenza/revoca e la risoluzione della concessione relativa al “Parco di Città” nei confronti della Project Financing Riqualificazione Pomigliano S.r.l. per presunta perdita dei requisiti tecnici ed economici. Il ricorso della società è stato accolto limitatamente alla revoca/decadenza adottata in via pubblicistica: il TAR ha annullato il provvedimento nella parte in cui, in assenza di concreta perdita dei requisiti legittimanti, è stata disposta la decadenza dalla concessione. È stata invece dichiarata inammissibile la parte del ricorso relativa alla risoluzione per inadempimento, di natura privatistica, demandata al giudice ordinario.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il delicato tema della distinzione tra poteri pubblicistici e privatistici nell’ambito delle concessioni di lavori pubblici. In particolare, il TAR chiarisce che le controversie sulla fase di esecuzione e sugli inadempimenti contrattuali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporti privatistici tra le parti. Tuttavia, la pubblica amministrazione mantiene anche nella fase esecutiva un potere pubblicistico di revoca o decadenza dalla concessione nei casi in cui venga meno uno dei requisiti fondamentali (tecnici, professionali, economico-finanziari) che ne avevano determinato l’affidamento. Nel caso concreto, il TAR ha rilevato che il Comune aveva sì il potere di dichiarare la decadenza pubblicistica, ma non sono risultati dimostrati la perdita effettiva di tali requisiti da parte della concessionaria. Sono infatti risultati infondati sia il rilievo della riduzione del capitale sociale, sia la presunta perdita di qualificazioni SOA, sia la mancata prestazione di ulteriori garanzie assicurative (questioni, queste ultime, da valutare solo in sede civilistica come inadempimenti contrattuali). La sentenza conclude, dunque, annullando la revoca/decadenza in via pubblicistica e dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda relativa agli inadempimenti contrattuali (privatistici). Spese compensate per la complessità della vicenda.