Legittimità dell'esclusione dalla gara per offerta anormalmente bassa e insostenibile nell'ambito di lavori pubblici sulla rete fognaria di Napoli
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha rigettato il ricorso presentato dalla società Granit, confermando la legittimità dell’esclusione dalla gara per i lotti relativi ai lavori sulla rete fognaria di Napoli. L’esclusione è stata motivata dall’insufficiente congruità e sostenibilità dei costi dichiarati per il noleggio dei mezzi e dalla mancata dimostrazione della possibilità di ridurre sensibilmente i tempi di lavorazione rispetto alle previsioni della stazione appaltante. Sono stati inoltre dichiarati improcedibili sia i motivi aggiunti contro l’aggiudicazione sia il ricorso contro il diniego di accesso agli atti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti). Il TAR ha riconosciuto che la stazione appaltante ha correttamente valutato i costi di noleggio offerti dalla ricorrente come anormalmente bassi, perché inferiori ai prezzi di mercato e non adeguatamente giustificati. Quanto alla riduzione dei tempi di lavorazione, la ricorrente non ha fornito adeguata prova tecnica e documentale sull’effettivo possesso e sulla concreta utilizzabilità delle tecnologie innovative invocate. Di conseguenza, la stazione appaltante ha agito correttamente escludendo la società ricorrente per insostenibilità dell’offerta. Infine, il TAR ha dichiarato improcedibili i motivi relativi al diniego di accesso agli atti (poiché le esigenze di accesso erano state soddisfatte) e quelli contro l’aggiudicazione definitiva (in quanto, una volta legittimamente esclusa, la ricorrente non ha più interesse giuridico alla contestazione della scelta dell’aggiudicatario).
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 110 è stato richiamato come fondamento normativo principale per la valutazione dell’anomalia dell’offerta. Il TAR ha chiarito che la ricorrente, pur fornendo spiegazioni, non ha assolto all’onere probatorio richiesto dall'articolo 110: era necessario non solo spiegare ma dimostrare in modo puntuale e documentato (con preventivi, contratti, dati storici e tecnici) la sostenibilità economica e tecnica della propria proposta. L’assenza di riscontri oggettivi e di una base documentale attendibile ha reso legittima l’esclusione dell’offerta, nel solco della discrezionalità tecnica riconosciuta alla stazione appaltante ai sensi del citato articolo.



