Gara per Upgrade Screening Bagagli a Mano presso Aeroporti di Napoli e Salerno: legittimità della procedura e rigetto ricorso contro aggiudicazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto da un operatore economico, terzo classificato, contro l’aggiudicazione della gara relativa all’upgrade degli apparati di screening bagagli a mano presso gli aeroporti di Napoli e Salerno, confermata in favore dell’RTI Smiths Detection Italia s.r.l. - Cassioli s.r.l. Il tribunale ha considerato infondati i motivi principali (tra cui la presunta sottostima dei costi di sicurezza, il conflitto di interessi, violazioni sulla composizione dell’offerta, e vizi sui requisiti dei partecipanti), dichiarando inoltre improcedibili i motivi aggiunti. La sentenza ha affermato la legittimità delle valutazioni tecniche e amministrative operate dalla stazione appaltante e ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del TAR Campania analizza dettagliatamente le censure sollevate dall’impresa ricorrente contro la gara, rigettandole punto per punto. In particolare, il tribunale evidenzia che la quantificazione dei costi per la sicurezza, contestata dalla ricorrente, è stata effettuata dalla stazione appaltante secondo le prescrizioni normative, con analisi dettagliate e documentazione sufficiente. Sulla presunta distorsione concorrenziale dovuta a un presunto coinvolgimento dell’aggiudicataria nella preparazione dei documenti di gara, il TAR stabilisce che non vi è stato alcun effetto distorsivo, anche perché l’informazione era stata resa pubblica a tutti i partecipanti. Altri motivi, relativi all’asserita commistione tra offerta tecnica ed economica, ai requisiti di partecipazione e ai punteggi assegnati, sono stati respinti per mancanza di fondamento o per insussistenza di vizi procedurali. Le doglianze aggiuntive rivolte contro la seconda classificata sono state dichiarate improcedibili, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe inciso sulla posizione dell’aggiudicatario. La sentenza conferma la legittimità dell’operato della stazione appaltante, ribadendo il principio di discrezionalità amministrativa e il favor partecipationis nelle gare pubbliche.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 95 è stato invocato dalla ricorrente per dedurre l’esistenza di un conflitto di interessi, in violazione delle cause di esclusione non automatica, sostenendo che una delle partecipanti avrebbe influito sulla predisposizione dei documenti di gara. Il TAR ha però spiegato che devono ricorrere specifiche condizioni per l’esclusione, come l’effettiva distorsione della concorrenza e l’impossibilità di adottare misure meno intrusive rispetto all’esclusione, condizioni non riscontrate nel caso di specie.
L'articolo 108 è stato utilizzato in relazione alla disciplina dei criteri di aggiudicazione, ai requisiti delle offerte e, in particolare, all’obbligo di indicare chiaramente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza. Il TAR ha verificato che la stazione appaltante ha proceduto nel rispetto delle relative disposizioni, soprattutto riguardo alla quantificazione dei costi della sicurezza, che la ricorrente reputava sottostimata.
Sebbene l’articolo 109 sulla reputazione dell’impresa sia stato abrogato, nella sentenza viene menzionato per sottolineare che la stazione appaltante ha comunque effettuato una compiuta istruttoria e valutazione dei requisiti reputazionali e tecnici delle concorrenti secondo le più aggiornate disposizioni del codice, senza che siano emersi profili di illegittimità nelle valutazioni compiute né vizi nei provvedimenti di ammissione.



