20/07/2026
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 71Art. 90Art. 107

Legittimità dell’aggiudicazione in gara pubblica: interpretazione dei requisiti tecnici minimi e limiti della discrezionalità della commissione di gara

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso principale di Beckman Coulter S.r.l., che contestava l’aggiudicazione della fornitura di sistemi analitici per esami ematologici alla Dasit S.p.A. Beckman lamentava la violazione di prescrizioni del capitolato tecnico, sostenendo che l’offerta di Dasit non rispettava i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione. Il Tribunale ha invece ritenuto che sia i parametri refertabili sia la tipologia di reagenti e le tecnologie utilizzate dagli analizzatori proposti da Dasit rispettassero le condizioni richieste dalla legge di gara. Di conseguenza, il ricorso principale è stato respinto e quello incidentale di Dasit dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la controversia sulla corretta applicazione e interpretazione delle prescrizioni tecniche della gara, evidenziando la discrezionalità tecnica della commissione di gara nella valutazione delle offerte. Il TAR ha privilegiato un’interpretazione letterale e sistematica del capitolato, secondo la quale i 'parametri refertabili' e la 'stessa tecnologia e stessi reagenti' vanno intesi come tipologia e non come assoluta identità numerica tra le due fasce di analizzatori. La commissione ha infatti accertato che gli strumenti proposti da Dasit presentavano tutti i parametri ritenuti indispensabili e utilizzavano tipologie di reagenti e metodiche coerenti per entrambi i modelli offerti. La mancata presentazione della scheda tecnica del produttore non costituisce causa di immediata esclusione, alla luce della lex specialis e della giurisprudenza recente. Il TAR sottolinea infine che la valutazione tecnica della commissione va rispettata, salvo evidenti errori manifesti di fatto o di diritto, che in questo caso non sono emersi.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato dalla ricorrente per richiamare il principio del risultato – ovvero il dovere della stazione appaltante di perseguire la migliore combinazione tra qualità e prezzo e assicurare che i requisiti di gara siano rispettati. Il TAR ha ritenuto che il perseguimento del risultato fosse garantito in quanto la commissione ha verificato la piena rispondenza delle offerte ai requisiti richiesti.

Articolo 2

Richiamato nell’ottica del principio di fiducia, che implica rispetto per la discrezionalità e professionalità delle amministrazioni e delle commissioni giudicatrici nelle valutazioni tecniche. La sentenza ne fa applicazione ritenendo che, in assenza di errori manifesti, va riconosciuta validità alle valutazioni tecniche della commissione.

Articolo 3

Invocato per richiamare la necessità di assicurare imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Il TAR evidenzia che tali principi sono stati rispettati, poiché la commissione ha applicato in modo uguale e non discriminatorio le regole della lex specialis a tutti gli offerenti.

Articolo 71

Disciplina la procedura aperta applicata nella gara: il TAR conferma che la procedura seguita è stata corretta, garantendo la partecipazione di tutti gli operatori economici interessati e rispettando i termini e le forme previste.

Articolo 90

Rilevante perché la comunicazione dell’aggiudicazione e degli altri atti di gara è avvenuta secondo quanto previsto, permettendo così agli operatori di esercitare tempestivamente il proprio diritto di impugnazione.

Articolo 107

Centrale nella sentenza: disciplina i principi generali di selezione degli operatori economici e l’obbligo per la stazione appaltante di verificare la corrispondenza delle offerte ai requisiti della legge di gara. La sentenza chiarisce che la verifica è stata svolta correttamente e che le offerte Dasit rispettavano le condizioni tecniche minime, confermando così la legittimità dell’ammissione e aggiudicazione.

Articoli di riferimento