20/08/2025

Esclusione da una Gara d’Appalto per Mancanza di Requisiti Minimi Tecnici: Legittimità dell’operato della Commissione Giudicatrice

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso della società INNOMED S.r.l., esclusa dalla gara per la fornitura di protesi di ginocchio per la mancata conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici minimi previsti dal bando. In particolare, il prodotto non comprendeva uno specifico inserto in polietilene richiesto come caratteristica essenziale dal capitolato. La sentenza ha ritenuto che, in presenza di una difformità sostanziale rispetto ai requisiti minimi obbligatori, non possa applicarsi il principio di equivalenza, confermando così l’esclusione dalla procedura e respingendo la domanda di risarcimento.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR fonda le sue motivazioni sull’analisi delle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato della gara, che prevedeva, tra le altre, la presenza di un inserto fisso in polietilene come componente essenziale della protesi di ginocchio. Tale inserto non era stato offerto dalla ricorrente, e il verificatore tecnico nominato dal TAR aveva confermato che solo la presenza della componente femorale non era sufficiente a soddisfare i requisiti minimi del bando. La giurisprudenza (anche del Consiglio di Stato) è chiara nell’escludere la possibilità di invocare il principio di equivalenza tecnica quando manca uno specifico requisito minimo richiesto dalla stazione appaltante: in tali casi si configura un'ipotesi di 'aliud pro alio', che giustifica l’esclusione automatica dell’operatore economico. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto legittima l’esclusione di INNOMED S.r.l. dal lotto di gara e ha respinto tutte le domande proposte.