Accesso agli atti di gara: condanna della stazione appaltante per silenzio diniego e tutela dell’interesse conoscitivo dell’operatore escluso
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha accolto il ricorso di Romeo Gestioni S.p.A. per il mancato rilascio dei documenti richiesti nell’ambito di una procedura di gara per la custodia e sorveglianza non armata. Pur essendo stata inizialmente esclusa e poi reintegrata nel giudizio pendente di appello, la società aveva chiesto accesso agli atti relativi all'offerta tecnica e alla verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata. La stazione appaltante, dopo aver richiesto alla controinteressata un’autorizzazione generica all’ostensione, è rimasta inerte nel decidere sull’istanza, causando la formazione del silenzio diniego. Il tribunale ha riconosciuto fondato il ricorso, respingendo le eccezioni sulle tempistiche e l’interesse, e ha ordinato la consegna integrale della documentazione in 30 giorni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza svolge un’importante funzione di tutela della trasparenza nel procedimento di gara. Il TAR ha affermato che l’accesso ai documenti amministrativi è strumentale all’interesse concreto dell’operatore economico escluso, che può contestare la valutazione tecnica e la verifica dell’anomalia dell’offerta del concorrente. L’inerzia della stazione appaltante ha determinato la formazione del silenzio diniego, che è impugnabile ai sensi dell’art. 116 c.p.a. L’interesse conoscitivo è stato valutato alla luce della posizione soggettiva qualificata dell’impresa, non essendo necessaria la fondatezza preventiva delle censure. La controinteressata non ha motivato adeguatamente la propria opposizione con riguardo a segreti tecnici o commerciali, rendendo insussistente l’ostacolo alla trasparenza. La decisione conferma che le eccezioni procedurali sollevate dalla controparte non potevano precludere il diritto di accesso e che la trasparenza prevale in assenza di documentata riservatezza. La sentenza riafferma il principio secondo cui l’accesso agli atti è finalizzato a garantire la correttezza del procedimento e la tutela difensiva, favorendo la regolarità delle procedure di affidamento.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è collegato al diritto di accesso agli atti di gara e alla protezione della riservatezza tecnica e commerciale. Nel caso, la controinteressata ha invocato genericamente esigenze di riservatezza, ma senza indicare elementi specifici e motivati come richiesto da questo articolo. La sentenza sottolinea che in assenza di prove puntuali di segreti tutelabili, prevale il principio di trasparenza che impone la consegna integrale degli atti richiesti.
L’articolo 36 disciplina le norme procedimentali e processuali relative all’accesso agli atti di gara, in particolare la disponibilità delle offerte e la gestione delle richieste di oscuramento. La sentenza fa riferimento a questo articolo nel contestare la tardività e insussistenza delle eccezioni della controinteressata e nel sottolineare l’obbligo della stazione appaltante di valutare motivatamente le richieste di oscuramento e di garantire l’accesso nei termini previsti. Inoltre, si evidenzia la funzione sanzionatoria prevista per comportamenti elusivi nelle richieste di oscuramento reiterate senza fondamento.



