Annullamento dell’aggiudicazione per omessa indicazione dei costi della manodopera in gara pubblica per fornitura con posa in opera
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha annullato l’aggiudicazione del lotto 3 di una gara pubblica per la fornitura e posa in opera di piattaforme endoscopiche a favore di Riab Endomedica S.p.A., rilevando che quest’ultima non aveva indicato i costi della manodopera nell'offerta economica, come invece richiesto dall’art. 108 del Codice degli Appalti. La violazione di tale obbligo, di natura imperativa e non derogabile se non in specifici casi (forniture senza posa in opera o servizi intellettuali), ha comportato l’esclusione della società aggiudicataria. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi aggiunti di Olympus Italia S.r.l. e respinto il ricorso incidentale di Riab, confermando la correttezza della valutazione delle offerte tecniche e della lex specialis. Non è stata invece disposta la dichiarazione di inefficacia del contratto, poiché non risultava stipulato.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del TAR Campania si fonda su un’analisi rigorosa dell’obbligo di indicazione dei costi della manodopera previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023. Il giudice ha chiarito che tale obbligo è coercitivo e si applica a tutte le forniture che includano attività di posa in opera, ovvero prestazioni aggiuntive rispetto alla semplice consegna dei beni e che implicano l’utilizzo di manodopera (installazione, collaudo, manutenzione, formazione). Nel caso di specie, la gara prevedeva tali attività aggiuntive, per cui l’omessa indicazione dei costi della manodopera da parte di Riab Endomedica S.p.A. costituiva causa di esclusione automatica. La stazione appaltante non aveva predisposto modelli o clausole che rendessero impossibile l’indicazione di tali costi; pertanto, non ricorrevano eccezioni all’obbligo. Il ricorso incidentale di Riab contro Olympus viene respinto sia perché non vi è contraddittorietà nell’offerta tecnica, sia per la legittimità dei criteri tabellari (on/off) della lex specialis. La domanda di risarcimento in forma specifica e di inefficacia del contratto è dichiarata inammissibile poiché il contratto non era stato ancora stipulato al momento della sentenza.
Collegamenti al Codice Appalti
Viene richiamato indirettamente nel ricorso incidentale di Riab, che lamentava la violazione dei principi di selezione (in particolare, l’asserita indeterminatezza e discordanza nell’offerta tecnica di Olympus). Il TAR ha ritenuto che la selezione sia avvenuta secondo i criteri stabiliti, senza violazioni formali o sostanziali dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza nella valutazione delle offerte.
È il fulcro della decisione: il TAR applica il comma 9 che sancisce, a pena di esclusione, l’obbligo per le offerte economiche di indicare i costi della manodopera in tutti gli appalti che non siano semplici forniture senza posa in opera o servizi intellettuali. Essendo la fornitura oggetto della gara qualificata come ‘con posa in opera’, l’omessa indicazione da parte di Riab costituiva violazione imperativa e causa di esclusione, non mitigata da impossibilità materiale (non dimostrata nel caso concreto). Il TAR sottolinea che questo obbligo opera anche in assenza di specifiche previsioni nella lex specialis.
È citato per completezza nelle censure formulate da Olympus: la mancata indicazione dei costi della manodopera impedirebbe anche la valutazione di eventuale anomalia dell’offerta, non consentendo alla stazione appaltante di svolgere i controlli di congruità richiesti dall’art. 110. Tuttavia, l’accoglimento del motivo più grave (mancata indicazione costi manodopera) ha assorbito la necessità di affrontare nel merito questa ulteriore doglianza.



