21/02/2025
Art. 11

Legittimità dell’esclusione per l’utilizzo di un diverso CCNL non equipollente e incongruità dell’offerta in gara d’appalto per servizi di pulizia

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha rigettato il ricorso presentato dalla Gioma Facility Management S.r.l. contro il provvedimento di esclusione dalla gara per la fornitura di servizi di pulizia e sanificazione presso la Fondazione Teatro di San Carlo. L’esclusione è stata motivata dalla mancata dimostrazione da parte della ricorrente che il contratto collettivo nazionale (CCNL) alternativo indicato, ANPIT-CISAL Servizi Ausiliari, garantisse tutele equivalenti a quello previsto dalla stazione appaltante, il CCNL Multiservizi. Inoltre, sono stati riscontrati elementi di incongruità dell’offerta, sostanzialmente riguardanti la discordanza sul monte ore e un costo del lavoro dichiarato inferiore ai minimi salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali. La decisione conferma la discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, purché sorretta da adeguata motivazione e conformità a principi di tutela dei lavoratori.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce ampio margine di discrezionalità tecnica alla stazione appaltante nella valutazione di congruità e sostenibilità delle offerte economiche, in particolare in relazione al costo del lavoro e all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Nel caso di specie, la ricorrente ha indicato un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis, senza fornire prova concreta che tale scelta garantisse tutele equivalenti ai lavoratori, elemento essenziale per la tutela della dignità e libertà della prestazione lavorativa e per il rispetto della clausola sociale prevista dagli atti di gara. Inoltre, la ricorrente non ha coerentemente giustificato le differenze rilevanti tra il monte ore dichiarato in offerta e quello indicato successivamente nelle giustificazioni, né ha dimostrato la sostenibilità del costo del lavoro, poiché i valori erano inferiori ai minimi salariali determinati dalle tabelle ministeriali. La commissione ha correttamente applicato il principio di buona fede e il vincolo di coerenza sugli elementi offerti, confermando la legittimità dell’esclusione per anomalia dell’offerta. La sentenza conferma così il carattere insindacabile, salvo manifesta irragionevolezza, del potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante conferito dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e riafferma l’importanza del rispetto dei CCNL indicati nel bando per garantire condizioni lavorative adeguate e tutela sociale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo 11 è centrale nella sentenza: è richiamato per spiegare che la stazione appaltante ha il diritto e il dovere di indicare il CCNL da applicare per garantire le tutele minime e omogenee ai lavoratori impiegati nell’appalto. La ricorrente aveva scelto un CCNL diverso senza dimostrare la sussistenza dei requisiti di equivalenza e coerenza rispetto all’oggetto dell’appalto e alle tutele garantite dal CCNL previsto (Multiservizi). La sentenza sottolinea che, in base all’articolo 11, l’operatore può optare per un contratto diverso solo se garantisce lo stesso livello di tutela e che la stazione appaltante può verificare tale requisito, respingendo quindi l’interpretazione difensiva della ricorrente e confermando la legittimità dell’esclusione.

Articoli di riferimento