21/04/2026
Art. 17Art. 101

Annullamento dell’aggiudicazione per mancanza del requisito delle unità cinofile nella gara EAV

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha annullato l’aggiudicazione del servizio di vigilanza armata e cinofila presso EAV, poiché l’aggiudicataria non ha dimostrato di possedere il requisito richiesto di almeno sei unità cinofile idonee. La documentazione prodotta era incompleta o carente; pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escluderla dalla gara. Il ricorso della seconda classificata è stato accolto nei limiti della domanda di annullamento, mentre le richieste di subentro e risarcimento sono state rigettate per mancata prova della stipula del contratto.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR ruota intorno alla verifica del possesso, da parte della società aggiudicataria, di un requisito speciale prescritto dalla lex specialis di gara: la disponibilità di almeno sei unità cinofile con idonea documentazione (patente di cinofilo, certificato di addestramento del cane, iscrizione ad associazione riconosciuta). L’esame della documentazione allegata dall’aggiudicataria ha evidenziato la presenza di gravi carenze: alcune unità non erano abbinate a un cane, mancavano diversi attestati richiesti e non tutte le patenti erano fornite. Il TAR ha chiarito che tali inadempienze non possono essere sanate con documentazione successiva o con il cosiddetto soccorso istruttorio processuale, poiché la possibilità di integrazione riguarda solo la documentazione preesistente e non l’integrazione postuma di nuovi elementi qualificanti dell’offerta tecnica. Pertanto, in assenza del requisito richiesto, il provvedimento di aggiudicazione viola la disciplina di gara e va annullato. Il TAR esclude inoltre che sia possibile disporre il subentro o il risarcimento del danno per carenza della condizione dell’azione (mancata prova della stipulazione del contratto).

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 17

L’articolo 17 è richiamato per sottolineare che l’aggiudicazione deve seguire una verifica positiva dei requisiti dichiarati e prescritti dalla legge di gara: la sentenza ribadisce che la procedura corretta prevedeva l’esclusione dell’aggiudicataria per carenza di un requisito essenziale durante le verifiche post aggiudicazione, imponendo lo scorrimento della graduatoria alla luce dell’incompletezza documentale riscontrata.

Articolo 101

Il TAR richiama l’art. 101 per escludere che la società aggiudicataria potesse sanare la carenza documentale tramite soccorso istruttorio, chiarendo che tale strumento non consente integrazioni postume di elementi sostanziali (requisiti di partecipazione) né la produzione in giudizio di nuova documentazione che modifichi la natura dell’offerta tecnica; il soccorso istruttorio è limitato a mere irregolarità e non può surrogarsi agli adempimenti omessi in fase di gara.

Articoli di riferimento