21/07/2026
Art. 67

Annullamento dell’aggiudicazione per errata attribuzione di punteggi e disciplina dei consorzi stabili nella valutazione dell’offerta tecnica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso della seconda classificata Magri Costruzioni s.r.l. contro l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di un asilo nido al Consorzio Unyon. La sentenza ha riscontrato errori nell’attribuzione dei punteggi tecnici da parte della commissione di gara, in particolare per il criterio relativo alla professionalità e all'adeguatezza dell’operatore, poiché sono stati indebitamente considerati a favore del Consorzio servizi non effettivamente svolti, o svolti da consorziate non designate esecutrici. Ne è derivato l’annullamento dell’aggiudicazione e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da lucro cessante in favore della ricorrente, con esclusione delle altre voci di danno.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha esaminato il caso di una gara PNRR per la costruzione di un asilo nido, ove la seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo, tra gli altri motivi, l’errata attribuzione dei punteggi tecnici per i servizi similari offerti dal Consorzio aggiudicatario. Analizzando il disciplinare di gara e le dichiarazioni dell’aggiudicatario, il Tribunale ha ritenuto che due dei tre servizi presentati dal Consorzio Unyon non fossero valutabili: uno perché ancora in corso e non ultimato, l'altro perché svolto da un'impresa non identificata come esecutrice nella gara in oggetto. Il TAR ha ribadito che il cosiddetto 'cumulo alla rinfusa' di esperienze tra consorzi e loro consorziate (art. 67 d.lgs. 36/2023) vale solo ai fini della qualificazione e non per l’attribuzione di punteggi premiali sull’offerta tecnica. Ciò ha comportato una riduzione del punteggio per il Consorzio e il conseguente superamento in graduatoria da parte della ricorrente. Tuttavia, poiché il contratto era già stato stipulato e i lavori avviati, la tutela si è limitata al risarcimento per equivalente (lucro cessante), che sarà determinato secondo criteri oggettivi e documentati, mentre sono state respinte le domande di danno emergente e curriculare.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 67

Il TAR ha richiamato l’art. 67 del d.lgs. 36/2023 per chiarire che il 'cumulo alla rinfusa', ovvero la possibilità per i consorzi di sommare le esperienze delle proprie consorziate per soddisfare i requisiti di qualificazione, è un meccanismo utilizzabile solo ai fini dell’accesso e qualificazione alla gara, ma non nella fase di valutazione tecnica premiale: pertanto, un consorzio non può ottenere punteggi tecnici per esperienze svolte da consorziate diverse da quella designata come esecutrice per la specifica gara. L'errato utilizzo di questo cumulo ai fini premiali ha portato all'illegittimità dell'aggiudicazione.

Articoli di riferimento