21/09/2026
Art. 17Art. 94Art. 95Art. 98

Legittima aggiudicazione in gara pubblica con offerta tecnica firmata da geometra: interpretazione delle competenze professionali e limiti alle cause di esclusione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha respinto il ricorso della GMC Lavori s.r.l., che chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione alla Si.Ro. Edilizia s.r.l. di una gara per lavori fognari. Il ricorrente contestava sia la validità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, perché firmata da un geometra anziché da un ingegnere, sia il punteggio attribuito alle migliorie e ai servizi manutentivi. Il TAR ha ritenuto che le proposte migliorative, non costituendo modifiche strutturali né supponendo nuovi calcoli progettuali, rientrano tra le competenze del geometra. Ha inoltre respinto le censure sul metodo di attribuzione dei punteggi, rimarcando l'ampia discrezionalità della commissione. Il ricorso incidentale della Si.Ro. Edilizia s.r.l., che chiedeva l’esclusione della GMC Lavori s.r.l. per asserite carenze di moralità e gravi illeciti professionali, è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che in una procedura di gara pubblica, le migliorie proposte alle opere a base d’appalto – quando non comportano nuove progettazioni, calcoli strutturali o modifiche strutturali rilevanti – possono essere sottoscritte da un geometra, non essendo richiesto l’intervento esclusivo di un ingegnere secondo la normativa professionale vigente. Il TAR distingue tra la fase di offerta tecnica (dove la descrizione delle migliorie può essere affidata a un geometra) e la successiva fase di esecuzione (dove eventuali modifiche progettuali andrebbero effettivamente validate da tecnici abilitati). L’offerta tecnica della Si.Ro. Edilizia s.r.l. è risultata regolare, poiché le migliorie descritte non comportavano una progettazione autonoma tale da esulare dalle competenze del geometra. Inoltre, la censura relativa al metodo di attribuzione dei punteggi tecnici è stata respinta: il TAR ha riconosciuto la legittima discrezionalità della commissione giudicatrice e la non vincolatività ad un meccanismo matematico o proporzionale. Il ricorso incidentale, che faceva leva su cause di esclusione automatica e non automatica di cui agli artt. 94, 95 e 98 del nuovo codice appalti, non è stato trattato nel merito perché, con la reiezione del ricorso principale, mancava più l’interesse processuale all’esclusione della ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 17

L’articolo è richiamato come base normativa per la determina di aggiudicazione, richiedendo che la procedura segua rigidamente le fasi di selezione, valutazione e aggiudicazione conformemente alle regole fissate dalla lex specialis e dal codice degli appalti. Nella sentenza viene accertato che la proposta di aggiudicazione e le successive valutazioni sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni dell’art. 17, garantendo la regolarità procedurale.

Articolo 94

Invocato dalla Si.Ro. Edilizia s.r.l. nel ricorso incidentale per sostenere l’esclusione della GMC Lavori s.r.l. per presunte carenze morali e presenza di procedimenti penali a carico dell’amministratore, in quanto costituenti cause di esclusione automatica dalla gara. Tuttavia, il TAR non entra nel merito di queste doglianze, dichiarando il ricorso incidentale improcedibile, dato l'esito negativo del ricorso principale.

Articolo 95

Anche questo articolo è stato richiamato nel ricorso incidentale quale fondamento delle cause di esclusione non automatica (come gravi infrazioni professionali o conflitti di interesse) che la controinteressata imputava alla ricorrente principale. Il giudice, però, non affronta il merito poiché il ricorso incidentale resta improcedibile dopo il rigetto di quello principale.

Articolo 98

L’articolo, relativo all’illecito professionale grave, era anch’esso oggetto di doglianza nel ricorso incidentale, dove la controinteressata deduceva l’esistenza di precedenti risoluzioni contrattuali e omissioni dichiarative da parte di GMC Lavori s.r.l. Anche in questo caso, il TAR non si pronuncia sul merito, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

Articoli di riferimento