Legittimità dell'aggiudicazione in una gara per servizi di pulizia ferroviari: rigetto delle censure su valutazione delle offerte e illecito professionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha respinto il ricorso della Society Moderne Facility Management S.r.l., che contestava l'aggiudicazione della gara per i servizi di pulizia ferroviari in favore di Dussmann Service S.r.l. La ricorrente lamentava errori nella valutazione delle offerte tecniche, carenze motivazionali e la mancata esclusione della controinteressata per presunto illecito professionale. Il TAR ha giudicato infondate tutte le doglianze, rilevando che le valutazioni della commissione erano corrette e che non sussistevano i presupposti per l'esclusione della Dussmann. È stata altresì dichiarata l'inammissibilità di alcune censure per tardività o modalità processuali non corrette, mentre il ricorso incidentale di Dussmann è stato dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza afferma il principio di insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara, salvo ipotesi di manifesta irragionevolezza o travisamento. Il TAR sottolinea che nelle gare pubbliche le offerte vanno valutate alla luce dei criteri letterali stabiliti dalla lex specialis, privilegiando ampia partecipazione e trasparenza. Nel caso specifico, Dussmann ha rispettato i requisiti dei subcriteri fissati dal capitolato, anche quando non ha allegato documenti tecnici integrali ma solo una loro elencazione, essendo ciò sufficiente secondo la disciplina di gara. La contestazione circa un grave illecito professionale in capo a Dussmann non è risultata rilevante ai sensi dell'art. 98 Codice Appalti perché gli eventi indicati erano successivi all’aggiudicazione e comunque non costituivano cause ostative. Sono inammissibili le doglianze proposte fuori dai termini o in atti non notificati secondo il principio del contraddittorio. Il TAR ha inoltre ribadito che non è necessario motivare puntualmente i punteggi se i criteri sono dettagliati, e ha rigettato anche la domanda di risarcimento e subentro. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
La ricorrente ha invocato l'art. 98 per chiedere l'esclusione della Dussmann dalla gara, sostenendo la sussistenza di un grave illecito professionale dovuto a pregresse inadempienze contrattuali presso altra amministrazione. Il TAR ha tuttavia rilevato che i fatti dedotti erano temporalmente successivi all’aggiudicazione e non risultavano di gravità e tipologia tali da costituire illecito rilevante ai sensi dell'articolo, né vi erano provvedimenti sanzionatori o risoluzioni contrattuali. Di conseguenza, non vi erano i presupposti per l’esclusione ai sensi dell’art. 98 del Codice degli appalti.



