22/06/2026
Art. 41Art. 110

Annullamento dell’esclusione da gara per difetto di motivazione in tema di offerta anormalmente bassa e tutela dell’equo compenso nei servizi di ingegneria e architettura

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Campania ha accolto il ricorso di una società di ingegneria esclusa da una procedura di gara pubblica per aver presentato un’offerta con un ribasso dell’85% sulla parte ribassabile dei corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura. La stazione appaltante aveva escluso la società ritenendo che tale ribasso erodesse la quota fissa del 65% del corrispettivo, destinata a costituire l’equo compenso e non soggetta a ribasso, senza motivare adeguatamente sulle specifiche possibilità della società di sostenere i costi delle prestazioni tramite i propri mezzi e personale. Il TAR ha considerato la motivazione dell’esclusione carente e ha annullato il provvedimento, ordinando all’amministrazione di rivalutare la congruità dell’offerta.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione della corretta applicazione delle norme sull’equo compenso e sulla verifica delle offerte anormalmente basse nelle gare per servizi di ingegneria e architettura. Secondo il nuovo art. 41, comma 15-bis, del Codice degli appalti, una quota del 65% dei corrispettivi deve essere fissata e non ribassabile a tutela dell’equo compenso, mentre solo il restante 35% può essere ribassato. La stazione appaltante aveva escluso la ricorrente assumendo che il ribasso dell’85% sulla quota ribassabile comportasse, di fatto, un’erosione illegittima della parte fissa. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che l’amministrazione non avesse adeguatamente motivato come e perché, nello specifico caso concreto, i costi delle indagini sarebbero effettivamente ricaduti sulla quota non ribassabile, senza verificare l’effettiva organizzazione interna e le modalità operative della società (es. utilizzo diretto di personale socio e attrezzature proprie). Il giudice ha quindi riconosciuto un vizio di motivazione e una carenza istruttoria, stabilendo che la verifica di anomalia deve essere puntuale e concreta, riferita alle effettive condizioni d’impresa dell’offerente, nel rispetto del principio di equo compenso ma senza automatismi esclusori. Ha ordinato la rivalutazione dell’offerta e respinto la domanda di risarcimento danni, in quanto il ricorrente vedrà soddisfatto il proprio interesse con la riammissione alla procedura.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 disciplina le offerte anormalmente basse e la procedura di verifica della loro congruità. La sentenza lo applica per affermare che la stazione appaltante, a fronte di un’offerta sospetta di anomalia, deve richiedere giustificazioni puntuali al concorrente e valutare in modo approfondito la ragionevolezza e sostenibilità dell’offerta, considerando l’organizzazione operativa proposta. Nel caso in esame, il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante non abbia svolto un’istruttoria sufficiente e una motivazione adeguata, non avendo esaminato dettagliatamente se i costi delle indagini fossero effettivamente coperti dalla sola quota ribassabile (anche grazie all’impiego di risorse proprie), come asserito dall’offerente.

Articoli di riferimento