Annullamento dell’esclusione da gara per la mancata ultrattività dell’iscrizione alla White List: prevalenza della tutela dell’affidamento nelle more dell’aggiornamento
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha annullato l’esclusione della società Ecoce S.r.l. da una gara d’appalto per servizi di igiene urbana nel Comune di Teverola. L’esclusione era stata disposta dalla stazione appaltante perché l’iscrizione della società nella White List provinciale risultava formalmente scaduta. Il Tribunale ha ritenuto che, in presenza di una tempestiva domanda di rinnovo e in assenza di un esplicito accertamento negativo da parte della Prefettura, non sussistesse una decadenza automatica dall’iscrizione. Di conseguenza, Ecoce S.r.l. doveva ritenersi idonea a partecipare alla gara. Le ulteriori censure, relative alla scelta del criterio di aggiudicazione e al principio di rotazione, sono state dichiarate improcedibili o infondate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione della normativa antimafia e degli strumenti di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. In particolare, il tribunale afferma che l’iscrizione nella White List, necessario requisito per la partecipazione alle gare in determinati settori, non perde efficacia automaticamente alla scadenza se il soggetto ha presentato in tempo utile una domanda di rinnovo e permane in attesa dell’esito dell’istruttoria. L’assenza di una valutazione negativa espressa da parte della Prefettura impedisce di configurare la perdita del requisito. Questo orientamento si fonda su una lettura sistematica della disciplina, volta a bilanciare le esigenze di prevenzione antimafia con la tutela dell’affidamento e della libertà di impresa. Il TAR richiama inoltre la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 109/2025, che ha escluso la possibilità di ripristinare automatismi ostativi (e.g. interdittive antimafia) in assenza di una decisione esplicita. Pertanto, dichiara l’illegittimità dell’esclusione e condanna l’amministrazione alle spese. Le censure accessorie sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse (essendo ormai decorso il periodo di affidamento) o infondate per carenza probatoria.



