Cessazione della materia del contendere per esclusione e riammissione in gara d'appalto: caso New Food S.C. contro Comune di Casoria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso presentato da New Food Soc. Coop. A.R.L. contro l’esclusione dalla gara europea a procedura aperta indetta dal Comune di Casoria per il servizio di ristorazione scolastica. Il Comune, dopo il provvedimento cautelare che aveva ammesso con riserva la ricorrente, ha revocato in autotutela l’esclusione riconoscendo la sussistenza dei requisiti economici contestati, accogliendo integralmente le richieste della società ricorrente. Di conseguenza, il Collegio ha rilevato la piena soddisfazione dell’interesse della ricorrente e ha disposto la compensazione delle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull’annullamento, da parte dell’Amministrazione comunale, del precedente provvedimento di esclusione dalla gara per presunto difetto di capacità economico-finanziaria. Dopo la concessione della misura cautelare da parte del TAR e su istanza della ricorrente, il Comune di Casoria ha riesaminato la posizione della società e ha riconosciuto che il requisito era effettivamente posseduto prima della scadenza della gara, trattandosi di un mero errore materiale. L'autotutela amministrativa ha rimosso ogni motivo di contestazione, realizzando così l’interesse della parte ricorrente e facendo venir meno la controversia. La compensazione delle spese è stata accordata in ragione della pronta e corretta azione amministrativa.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 59 è stato richiamato perché la gara oggetto della controversia prevedeva la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico. L’applicazione dell’articolo rileva nella definizione delle procedure di gara e dei requisiti richiesti ai partecipanti. Nella fattispecie, la contestazione si riferiva al mancato soddisfacimento di un requisito di capacità economico-finanziaria previsto per l’aggiudicazione secondo le regole dell’accordo quadro ex art. 59; la successiva verifica e l’annullamento dell’esclusione hanno riaffermato la corretta applicazione delle previsioni procedurali e selettive proprie di tale tipologia di affidamento.



