Ricorso contro le clausole economiche del bando di gara per servizi di logistica presso l'Azienda Ospedaliera dei Colli: inammissibilità per assenza di clausola immediatamente escludente
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio Progetto Multiservizi contro il bando per l’affidamento dei servizi di logistica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, nel quale si contestava la sottostima del costo della manodopera. Il Tribunale ha rilevato che la presunta incongruità del costo della manodopera non costituisce una clausola immediatamente escludente, dato che altri operatori (incluso il ricorrente stesso tramite società consorziata) hanno comunque partecipato e presentato offerte. Di conseguenza, la questione sarebbe eventualmente rilevante solo se il Consorzio fosse stato escluso dalla gara o fosse risultato danneggiato in fase successiva.
Spiegazione Dettagliata
Il Consorzio ricorrente riteneva che il valore economico stabilito per il costo della manodopera rendesse impossibile presentare offerte sostenibili, chiedendo quindi l’annullamento degli atti di gara. Il TAR ha però ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui solo le clausole che impediscono direttamente e oggettivamente la partecipazione sono immediatamente impugnabili (cosiddette clausole immediatamente escludenti). Nel caso specifico, poiché diversi operatori hanno partecipato alla gara e il Consorzio stesso ha presentato offerta tramite una consorziata, non si tratta di una clausola oggettivamente impeditiva. Di conseguenza, il ricorso avverso la clausola economica doveva essere proposto in un secondo momento, solo se a seguito dell’esclusione dalla gara o della mancata aggiudicazione. Il TAR, quindi, ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il Consorzio al pagamento delle spese processuali.



