22/11/2024
Art. 76

Legittimità della procedura negoziata senza bando per la fornitura di dispositivi medici in situazioni di urgenza e assenza di concorrenza tecnica

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha rigettato il ricorso presentato da B. Braun Milano S.p.A. che contestava la legittimità di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando indetta dall’ASL Napoli 3 Sud per la fornitura di dispositivi per stomie e ausili per incontinenza urinaria. Le censure riguardavano la mancanza di chiarezza nelle motivazioni dell’affidamento diretto, la violazione della concorrenza e la genericità della descrizione dei prodotti oggetto della gara. Il TAR ha ritenuto che l’ASL abbia correttamente indicato i presupposti di legge per il ricorso alla procedura negoziata, dimostrando che i prodotti erano specifici e già definiti dai contratti precedenti. Anche se l’allegato alla lettera di invito era generico, la delibera di aggiudicazione ha limitato l’oggetto ai soli prodotti esauriti nella precedente fornitura. Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’operato dell’ASL e dell’aggiudicazione dell’accordo quadro.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina la legittimità della procedura negoziata senza pubblicazione del bando prevista dall’art. 76 del d.lgs. 36/2023, in particolare valutando se sussistano i presupposti di ammissibilità come l’assenza di concorrenza per motivi tecnici e l’urgenza non imputabile all’ente appaltante. Il TAR ha sottolineato che tali presupposti devono essere rigorosamente motivati e individuati con precisione, in quanto la procedura negoziata costituisce un’eccezione al principio generale di massima concorrenza e trasparenza. Nel caso oggetto, l’ASL Napoli 3 Sud ha adeguatamente motivato l’urgenza e la specificità tecnica per procedere senza gara pubblica, riferendo esplicitamente ai lotti esauriti degli accordi quadro preesistenti. Malgrado la lettera di invito contenesse una formulazione esemplificativa e non tassativa, la delibera di aggiudicazione ha ristretto l’oggetto ai soli prodotti originari, impedendo che venissero acquisiti dispositivi non contemplati e tutelando il principio di parità di trattamento. La ricorrente non ha fornito prove sufficienti di lesione della concorrenza o di violazione del principio del favor partecipationis. Pertanto, l’eccezione alla procedura pubblica è stata correttamente applicata, e la delibera di aggiudicazione è da considerarsi legittima. La sentenza conferma inoltre che alcuni atti endoprocedimentali e documenti istruttori non sono autonomamente impugnabili. Le spese sono compensate per l’andamento complessivo del giudizio.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 76

L’articolo 76 è il fulcro giuridico della controversia, disciplinando i casi tassativi in cui è ammessa la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. Il TAR ha applicato rigorosamente questa norma per verificare se l’ASL Napoli 3 Sud avesse motivato adeguatamente le ragioni tecniche e di urgenza alla base dell’affidamento diretto, sancendo che i presupposti di legge erano soddisfatti e la procedura era quindi legittima. Inoltre, è stato ribadito che tale procedura è un’eccezione al principio di concorrenza e deve essere adottata con rigore e trasparenza.

Articoli di riferimento